Sentenza n. 4142/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento della convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato stipulata tra l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Lariana e l'Associazione “Centro Di Aiuto Alla Vita” approvata con delibera dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 377 del 3 aprile 2025, per la durata di tre anni; nonché di ogni altro atto antecedente e presupposto, connesso e consequenziale o attuativo, anche se ad oggi non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera di approvazione e successiva rettifica di una convenzione triennale tra l'ASST Lariana e un'associazione di volontariato, avente a oggetto lo svolgimento di attività di assistenza e formazione presso la Casa di Comunità di Cantù
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità della convenzione per violazione della legge n. 194/1978, degli artt. 13, 32 e 33 Cost. e dell'art. 1 della legge n. 241/1990, sostenendo che l'inserimento dell'associazione privata nel percorso relativo all'interruzione volontaria della gravidanza avrebbe aggravato il procedimento e inciso sull'autodeterminazione e sulla salute della donna, nonché sulla libertà professionale del medico. Hanno inoltre dedotto la violazione dell'art. 56 del d.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, illogicità manifesta e contraddittorietà, assumendo che l'ASST non avesse dimostrato la maggiore convenienza del ricorso alla convenzione rispetto al mercato e che l'oggetto della convenzione fosse troppo generico per consentire una valutazione comparativa. Ulteriori censure riguardavano la duplicazione o sostituzione di attività istituzionali del consultorio con attività svolte da volontari privi dei requisiti professionali, nonché il contrasto con la legge n. 194/1978, l'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. e i principi organizzativi della legislazione regionale lombarda. L'ASST ha eccepito, tra l'altro, la tardività del ricorso, sostenendo che le delibere e la convenzione erano state pubblicate sull'Albo Pretorio aziendale.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente l'eccezione di irricevibilità, ritenendo che la tempestività del ricorso precedesse ogni questione processuale e di merito. Ha interpretato l'art. 41, comma 2, c.p.a. nel senso che il termine per l'impugnazione degli atti non soggetti a notificazione individuale decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione quando la pubblicazione sia prevista dalla legge o in base alla legge. L'art. 17, comma 6, della l.r. Lombardia n. 33/2009 impone la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti del direttore generale delle aziende del servizio sociosanitario nell'albo dell'ente e collega tale pubblicazione all'efficacia degli atti. Da ciò il Collegio ha desunto che la pubblicazione costituisce una forma di pubblicità legale, non mera pubblicità-notizia, idonea a determinare la conoscenza legale rilevante ai fini dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Le delibere impugnate indicavano espressamente la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ASST ai sensi della disposizione regionale. Poiché il ricorso è stato notificato il 4 dicembre 2025, mentre gli atti erano stati pubblicati nei mesi di aprile e giugno 2025, il termine decadenziale di sessanta giorni era già decorso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile senza esame delle censure di merito. Le spese sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato [...] entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.
La pubblicazione prevista dalla legge o in base alla legge fa decorrere il termine decadenziale per impugnare gli atti per i quali non è necessaria la notificazione individuale.
art. 17, comma 6, l.r. Lombardia n. 33/2009
Gli atti e i provvedimenti assunti dal direttore generale sono pubblicati nell'albo dei rispettivi enti. Sono immediatamente esecutivi quelli non soggetti a controllo. La esecutività degli altri è subordinata all'esito positivo del controllo della Giunta regionale.
La pubblicazione nell'albo dell'azienda sociosanitaria è obbligatoria e costituisce pubblicità legale, poiché condiziona l'efficacia o l'esecutività degli atti; essa determina quindi la conoscenza legale utile ai fini del decorso del termine di impugnazione.
artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a.
Il termine di sessanta giorni per l'azione di annullamento è previsto a pena di decadenza e, per gli atti soggetti a pubblicazione legale, decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione.
art. 56 d.lgs. n. 117/2017
Le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale [...] convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.
La disposizione è stata richiamata dalle ricorrenti quale parametro di legittimità della convenzione, ma non è stata esaminata nel merito a causa della tardività del ricorso.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa regionale impone la pubblicazione nell'albo dell'ente degli atti adottati dal direttore generale di un'azienda sanitaria e collega la pubblicazione alla loro efficacia o esecutività, tale pubblicazione costituisce pubblicità legale e non mera pubblicità-notizia.
- Ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., per gli atti amministrativi non soggetti a notificazione individuale il termine per proporre l'azione di annullamento decorre dalla scadenza del termine di una pubblicazione prevista dalla legge o in base alla legge, anche quando l'obbligo di pubblicazione derivi da una disposizione regionale.
- La conoscenza effettiva acquisita mediante accesso agli atti non sposta il dies a quo dell'impugnazione quando l'atto era già soggetto a pubblicazione legale idonea a determinare la conoscenza legale del provvedimento.
- La previsione del termine decadenziale per l'impugnazione risponde a esigenze di certezza e stabilità delle situazioni giuridiche e non può essere disapplicata nei confronti di soggetti non destinatari di notificazione individuale quando l'atto sia stato validamente pubblicato.
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