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Sentenza

Sentenza n. 4142/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento della convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato stipulata tra l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Lariana e l'Associazione “Centro Di Aiuto Alla Vita” approvata con delibera dell'Azienda Socio-Sanitaria n. 377 del 3 aprile 2025, per la durata di tre anni; nonché di ogni altro atto antecedente e presupposto, connesso e consequenziale o attuativo, anche se ad oggi non conosciuto.

Giustizia amministrativa202504908

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera di approvazione e successiva rettifica di una convenzione triennale tra l'ASST Lariana e un'associazione di volontariato, avente a oggetto lo svolgimento di attività di assistenza e formazione presso la Casa di Comunità di Cantù

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità della convenzione per violazione della legge n. 194/1978, degli artt. 13, 32 e 33 Cost. e dell'art. 1 della legge n. 241/1990, sostenendo che l'inserimento dell'associazione privata nel percorso relativo all'interruzione volontaria della gravidanza avrebbe aggravato il procedimento e inciso sull'autodeterminazione e sulla salute della donna, nonché sulla libertà professionale del medico. Hanno inoltre dedotto la violazione dell'art. 56 del d.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento, illogicità manifesta e contraddittorietà, assumendo che l'ASST non avesse dimostrato la maggiore convenienza del ricorso alla convenzione rispetto al mercato e che l'oggetto della convenzione fosse troppo generico per consentire una valutazione comparativa. Ulteriori censure riguardavano la duplicazione o sostituzione di attività istituzionali del consultorio con attività svolte da volontari privi dei requisiti professionali, nonché il contrasto con la legge n. 194/1978, l'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. e i principi organizzativi della legislazione regionale lombarda. L'ASST ha eccepito, tra l'altro, la tardività del ricorso, sostenendo che le delibere e la convenzione erano state pubblicate sull'Albo Pretorio aziendale.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente l'eccezione di irricevibilità, ritenendo che la tempestività del ricorso precedesse ogni questione processuale e di merito. Ha interpretato l'art. 41, comma 2, c.p.a. nel senso che il termine per l'impugnazione degli atti non soggetti a notificazione individuale decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione quando la pubblicazione sia prevista dalla legge o in base alla legge. L'art. 17, comma 6, della l.r. Lombardia n. 33/2009 impone la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti del direttore generale delle aziende del servizio sociosanitario nell'albo dell'ente e collega tale pubblicazione all'efficacia degli atti. Da ciò il Collegio ha desunto che la pubblicazione costituisce una forma di pubblicità legale, non mera pubblicità-notizia, idonea a determinare la conoscenza legale rilevante ai fini dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Le delibere impugnate indicavano espressamente la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ASST ai sensi della disposizione regionale. Poiché il ricorso è stato notificato il 4 dicembre 2025, mentre gli atti erano stati pubblicati nei mesi di aprile e giugno 2025, il termine decadenziale di sessanta giorni era già decorso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile senza esame delle censure di merito. Le spese sono state compensate in ragione della natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato [...] entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge.

    La pubblicazione prevista dalla legge o in base alla legge fa decorrere il termine decadenziale per impugnare gli atti per i quali non è necessaria la notificazione individuale.

  • art. 17, comma 6, l.r. Lombardia n. 33/2009

    Gli atti e i provvedimenti assunti dal direttore generale sono pubblicati nell'albo dei rispettivi enti. Sono immediatamente esecutivi quelli non soggetti a controllo. La esecutività degli altri è subordinata all'esito positivo del controllo della Giunta regionale.

    La pubblicazione nell'albo dell'azienda sociosanitaria è obbligatoria e costituisce pubblicità legale, poiché condiziona l'efficacia o l'esecutività degli atti; essa determina quindi la conoscenza legale utile ai fini del decorso del termine di impugnazione.

  • artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a.

    Il termine di sessanta giorni per l'azione di annullamento è previsto a pena di decadenza e, per gli atti soggetti a pubblicazione legale, decorre dalla scadenza del termine di pubblicazione.

  • art. 56 d.lgs. n. 117/2017

    Le pubbliche amministrazioni possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale [...] convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

    La disposizione è stata richiamata dalle ricorrenti quale parametro di legittimità della convenzione, ma non è stata esaminata nel merito a causa della tardività del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una disposizione legislativa regionale impone la pubblicazione nell'albo dell'ente degli atti adottati dal direttore generale di un'azienda sanitaria e collega la pubblicazione alla loro efficacia o esecutività, tale pubblicazione costituisce pubblicità legale e non mera pubblicità-notizia.
  • Ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., per gli atti amministrativi non soggetti a notificazione individuale il termine per proporre l'azione di annullamento decorre dalla scadenza del termine di una pubblicazione prevista dalla legge o in base alla legge, anche quando l'obbligo di pubblicazione derivi da una disposizione regionale.
  • La conoscenza effettiva acquisita mediante accesso agli atti non sposta il dies a quo dell'impugnazione quando l'atto era già soggetto a pubblicazione legale idonea a determinare la conoscenza legale del provvedimento.
  • La previsione del termine decadenziale per l'impugnazione risponde a esigenze di certezza e stabilità delle situazioni giuridiche e non può essere disapplicata nei confronti di soggetti non destinatari di notificazione individuale quando l'atto sia stato validamente pubblicato.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoOrganizzazione del servizio sanitario
RamiProcesso amministrativoServizi pubblici
IstitutiDecadenza e tardivitàTrasparenza e pubblicità

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