Cassazione Penale, Sentenza n. 36343/2024 del 30/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 22/06/2023 che dichiarava l'imputato responsabile di reati in materia di sicurezza sul lavoro e lo condannava a euro 5.800,00 di ammenda con confisca e vendita all'asta dei beni sottoposti a sequestro. Il ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, denunciava: 1) vizio nella valutazione della prova indiziaria e affermazione di responsabilità fondata sul silenzio dell'imputato (presunta violazione dell'art.192, comma 2 c.p.p.); 2) mancata applicazione dell'art.131-bis c.p. (tenuità del fatto), con contestazione della motivazione del diniego; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche eccessività della pena (omessa considerazione degli elementi di personalità e della modalità del fatto, richiesta della pena al minimo edittale e minore aumento per continuazione); 4) illegittima confisca dei macchinari aziendali: il sequestro era stato operato in relazione al reato per cui poi era intervenuta assoluzione, mentre il Tribunale aveva disposto la confisca richiamando l'art.240 c.p. senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (primo: censura di merito non ammissibile in cassazione; secondo: deduzione generica non indicante i presupposti per la tenuità). Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato (nessun vizio motivazionale sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e adeguata motivazione sulla pena). Il quarto motivo è stato accolto: la confisca è stata annullata per difetto di motivazione (il Tribunale aveva limitato il richiamo all'art.240 c.p. senza esporre ragioni fattuali e giuridiche). Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione, unicamente sulla questione della confisca; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità e la condanna sono dichiarate irrevocabili ai sensi dell'art.624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
L'appello convertito in ricorso per cassazione si qualifica secondo le norme processuali vigenti; il principio di conservazione permette il trasferimento, ma non deroga ai requisiti sostanziali dell'impugnazione correttamente qualificata.
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che alcune sentenze sono inappellabili e pertanto l'impugnazione si configura come ricorso per cassazione.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione della prova indiziaria; la Corte ha ritenuto che la censura relativa alla valutazione indiziaria fosse in realtà una censura di merito e dunque inammissibile in cassazione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita i motivi ammissibili in cassazione; la Corte ha escluso l'ammissibilità di censure che richiedono una rivalutazione del compendio probatorio o della ricostruzione di fatto.
art. 131-bis c.p.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha richiamato che chi ne domanda l'applicazione deve indicare i presupposti concreti e dimostrare la rilevanza della lacuna motivazionale, cosa che non è stata fatta nel ricorso.
art. 129 cod. proc. pen.
Obbligo del giudice di rilevare d'ufficio le cause di non punibilità quali la tenuità, ma la Corte ha osservato che la deduzione in cassazione deve essere specifica per essere esaminata.
art. 62-bis c.p.
Richiamata nella motivazione sulla concessione delle attenuanti generiche: l'incensuratezza non è più di per sé sufficiente per giustificare la concessione; il diniego può essere motivato anche con la mancanza di elementi positivi.
art. 132 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nel graduare la sanzione entro i criteri di legge.
art. 133 c.p.
Principi per la determinazione della pena: la motivazione sulla quantificazione richiede analisi solo se la pena è di gran lunga superiore alla misura media; espressioni generiche come "pena congrua" possono essere adeguate fuori di quei casi estremi.
art. 240 c.p.
Norma sulla confisca: il richiamo al solo disposto normativo senza motivazione fattuale e giuridica è insufficiente; la mancata argomentazione sul presupposto per la confisca ha determinato l'annullamento della misura.
art. 603-bis c.p.
Richiamato nel contesto dei sequestri preventivi relativi ai reati contestati in materia di sicurezza sul lavoro; il ricorrente sosteneva che la confisca fosse stata disposta in relazione a un reato per il quale poi vi fu assoluzione.
art. 624 cod. proc. pen.
Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità e della condanna relativamente alle statuizioni non annullate dalla Corte.
art. 613 cod. proc. pen.
Richiamata per l'ammissibilità dell'impugnazione proposta da difensore cassazionista; la Corte ha confermato che il ricorso era formalmente ammissibile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito o del compendio probatorio: molte censure che impugnano la ricostruzione fattuale sono inammissibili se non rientrano nelle specifiche ipotesi di legge.
- Per far valere la causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) è necessario indicare in modo preciso i presupposti e dimostrare la rilevanza della lacuna motivazionale; deduzioni generiche non bastano.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice enunci espressamente tutti gli elementi negativi: è sufficiente che la motivazione indichi l'assenza di elementi positivi che giustifichino la concessione.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è richiesta in modo più stringente solo se la pena inflitta è di gran lunga superiore alla misura media edittale.
- La confisca e le misure ablative richiedono motivazione specifica: richiamare solo la norma di riferimento (es. art.240 c.p.) senza motivare i presupposti fattuali e giuridici comporta l'annullamento limitato di quella statuizione.
- Quando si impugna in cassazione, l'atto deve contenere i requisiti sostanziali dell'impugnazione correttamente qualificata (es. indicazione puntuale dei motivi) per non essere dichiarato generico o inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36321/2024 del 30/09/2024
- Sentenza penale · 30 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36322/2024 del 30/09/2024
- Sentenza penale · 30 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36324/2024 del 30/09/2024
- Sentenza penale · 30 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36326/2024 del 30/09/2024
- Sentenza penale · 30 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36328/2024 del 30/09/2024
- Sentenza penale · 30 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 36329/2024 del 30/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →