Sentenza n. 632/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione: a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella Parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti che Codesto Ecc.mo T.A.R. riterrà più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica a risposta multipla e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica e gli atti connessi, deducendo l'illegittima valutazione delle risposte ai quesiti n. 4 e n. 6. Con il primo motivo ha sostenuto che la risposta indicata come corretta dalla commissione fosse errata e che fosse invece corretta quella da lei prescelta. Con il secondo motivo ha dedotto che, anche ritenendo corretta la risposta individuata dalla commissione per il quesito n. 6, dovesse considerarsi parimenti corretta la risposta fornita dalla candidata, con conseguente ambiguità del quesito e illegittimità della valutazione. In via subordinata ha lamentato la violazione dell'art. 12 d.P.R. 220/2001 in materia di anonimato e correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, rinnovazione della correzione o della prova ovvero neutralizzazione dei quesiti controversi.
La decisione
Nel corso del giudizio l'A.S.L. ha chiesto alla commissione di riesaminare le contestazioni. Con verbale del 16 marzo 2026 la commissione ha attribuito 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6 indipendentemente dalla risposta fornita dal candidato e ha rideterminato la graduatoria. Per effetto della riassegnazione del punteggio, la ricorrente ha raggiunto almeno 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il Tribunale ha ritenuto che tale intervento avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato, configurando non una sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità, ma la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'A.S.L. è stata condannata, in base alla soccombenza virtuale, al pagamento di 400 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato. La soccombenza virtuale è stata valutata tenendo conto della serialità del contenzioso, del riesame tempestivo, della natura specialistica e tecnicamente discrezionale delle questioni e della definizione del giudizio in sede cautelare dopo due udienze camerali.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, adottata nella camera di consiglio cautelare previo avviso alle parti.
art. 30 c.p.a.
condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica
Richiamato quale base della domanda di reintegrazione in forma specifica mediante rettifica del punteggio o rinnovazione delle operazioni concorsuali; la domanda non è stata esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.
art. 12 d.P.R. 220/2001
prescrizioni relative alla tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali
Richiamato quale parametro della censura subordinata relativa alla regolarità delle operazioni concorsuali; il Tribunale non ha deciso tale motivo nel merito.
art. 9 del bando di concorso
soglia per l’ammissione all’orale
Prevede la soglia di 14 punti nella prova pratica per l’ammissione alla prova orale.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione, nel corso del giudizio, riesamina gli atti contestati e adotta misure che soddisfano integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, non improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nelle controversie concorsuali relative a quesiti a risposta multipla, l'attribuzione del punteggio a tutte le risposte indipendentemente dall'opzione prescelta può soddisfare l'interesse del candidato che contesti l'erroneità o l'ambiguità dei quesiti, quando tale riassegnazione consenta il superamento della soglia di ammissione alla fase successiva.
- La regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere può essere effettuata sulla base della soccombenza virtuale, valutando l'esito ipotetico delle censure e, contestualmente, la tempestività dell'autotutela, la serialità del contenzioso, la complessità tecnica delle questioni e il grado di definizione processuale raggiunto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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