Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18657/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva presentato un interpello disapplicativo per ottenere l’esclusione della disciplina sulle società non operative per l’anno d’imposta 2014, sostenendo che l’unico immobile di sua proprietà, acquistato per essere destinato a struttura assistenziale, era divenuto inutilizzabile per il mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie; per questo aveva lamentato l’impossibilità oggettiva di conseguire ricavi e, inoltre, di aver tentato invano di locare o vendere il bene. L’Amministrazione aveva rigettato l’istanza. La società aveva impugnato il diniego e la CTR aveva accolto il ricorso, ritenendo impugnabile il diniego e sussistenti le condizioni per la disapplicazione. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 100 c.p.c. per l’asserita non impugnabilità del diniego; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 30 della l. n. 724/1994, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ravvisato oggettive situazioni impeditive, pur in assenza di una effettiva attività d’impresa e senza una concreta prospettiva futura di operatività.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, confermando che il diniego all’interpello disapplicativo è impugnabile in giudizio anche se non rientra espressamente tra gli atti elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, perché porta comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che il giudice di merito non aveva adeguatamente individuato circostanze oggettive idonee a giustificare la disapplicazione della disciplina sulle società non operative e che non può bastare, di per sé, il mancato rilascio di autorizzazioni amministrative o il protrarsi dell’inattività societaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame alla luce dei principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973

    costituiva il fondamento dell’interpello disapplicativo sulle norme antielusive; la risposta negativa può essere oggetto di tutela giurisdizionale quando comunichi una pretesa tributaria definita.

  • art. 30 della L. n. 724 del 1994

    la disciplina sulle società non operative si fonda sul mancato raggiungimento di parametri legali di operatività; il contribuente può superare la presunzione dimostrando circostanze oggettive che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi minimi.

  • art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    l’elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma non esclude l’impugnazione di atti diversi che rendano conoscibile una ben individuata pretesa tributaria.

  • art. 100 c.p.c.

    è sufficiente l’interesse del contribuente a ottenere una pronuncia idonea a stabilizzare la sua posizione rispetto alla pretesa fiscale comunicata con il diniego.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il paradigma del vizio di violazione di legge, utilizzato per censurare sia l’erronea sussunzione dei fatti sia la falsa applicazione della norma sulle società di comodo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare nullità della sentenza e violazione processuale nella parte relativa all’impugnabilità del diniego.

  • art. 2086, comma 2, c.c.

    richiamato in tema di doveri organizzativi dell’imprenditore e di necessaria predisposizione dei mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale.

  • art. 41 Cost.

    evocato a sostegno dell’idea che l’attività d’impresa debba essere organizzata in funzione del lucro obiettivo e della continuità aziendale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato dalla controricorrente per sostenere l’inammissibilità della censura che, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a contestare un apprezzamento di merito.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 109, lett. h

    è citata per evidenziare la modifica lessicale dell’art. 30, comma 4-bis, della L. n. 724/1994 in tema di presupposti dell’interpello disapplicativo.

Massime di principio

  • In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 ha natura tassativa, ma non impedisce di impugnare atti atipici quando essi comunichino al contribuente una pretesa tributaria ben individuata e attuale.
  • Il diniego dell’interpello disapplicativo in materia di società non operative è impugnabile perché, pur non essendo atto tipico ex art. 19, manifesta la posizione dell’Amministrazione su un rapporto tributario determinato e incide sull’interesse del contribuente a una stabilizzazione immediata della propria posizione fiscale.
  • In materia di società di comodo, il mancato superamento dei parametri legali integra una presunzione di non operatività; il contribuente può vincerla solo provando circostanze oggettive, indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi minimi.
  • Non ogni difficoltà imprenditoriale o il protrarsi dell’inattività societaria valgono come circostanze oggettive idonee alla disapplicazione della disciplina antielusiva: il giudice deve verificare se l’impedimento dipenda da fattori esterni e realmente non controllabili, e non da scelte imprenditoriali o da una persistente inerzia gestionale.
  • La mera mancata acquisizione di autorizzazioni amministrative, soprattutto quando rimesse a valutazioni discrezionali dell’autorità pubblica, non è automaticamente sufficiente a fondare la disapplicazione della disciplina sulle società non operative senza una puntuale dimostrazione del nesso tra quel fatto e l’impossibilità oggettiva di operare.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.