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Sentenza

Sentenza n. 14219/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202404020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su informative riservate dalle quali emergevano elementi ritenuti incompatibili con la sicurezza della Repubblica: coinvolgimento in ambiti investigativi relativi al radicalismo e alla radicalizzazione, profilo di accentuata radicalizzazione, partecipazione a un circuito di finanziamento di soggetti vicini ad ambienti del fondamentalismo islamico e indole violenta, con capacità di esercitare influenza su altri soggetti. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost. e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa o inadeguata partecipazione procedimentale e lesione del diritto di difesa; dall’altro, la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992, l’insussistenza di ragioni ostative connesse alla sicurezza della Repubblica, il difetto di istruttoria e di motivazione, la manifesta illogicità e il travisamento dei fatti. Nel corso del giudizio il TAR ha ordinato il deposito delle informative riservate, con modalità idonee a tutelarne la segretezza; il ricorrente ha potuto conoscerne gli elementi rilevanti ai fini della difesa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa all’omessa comunicazione del preavviso di diniego, osservando che, quando il provvedimento è fondato su informazioni riservate non ostensibili, l’interessato non può essere posto a conoscenza dettagliata degli elementi istruttori senza comprometterne la tutela. La ratio dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 presuppone infatti la conoscibilità degli elementi posti a fondamento del futuro diniego, mentre tale conoscibilità è esclusa per le informazioni classificate relative alla sicurezza nazionale. Il diritto di difesa è stato comunque ritenuto garantito dall’accesso alle informative disposto dal giudice, con le cautele previste per i documenti classificati. Il Collegio ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione del diniego, essendo sufficiente il richiamo per relationem alle informative degli organismi di sicurezza senza la riproduzione analitica delle fonti, dei fatti e delle valutazioni interne, la cui divulgazione potrebbe pregiudicare le attività investigative e preventive. Nel merito, gli elementi risultanti dalle informative sono stati considerati idonei a giustificare il diniego, anche in assenza di condanne o specifici risvolti penali, poiché evidenziavano un rischio per la sicurezza della Repubblica e una possibile incompatibilità con i valori costituzionali. Il giudice ha riconosciuto all’amministrazione un’ampia discrezionalità nella valutazione prognostica dei rischi connessi alla naturalizzazione, ritenendo sufficiente, in materia di sicurezza nazionale, una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, secondo il criterio del più probabile che non, e non la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorso è stato quindi respinto per infondatezza, con condanna del ricorrente al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per residenza può essere negata quando emergano comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica; la valutazione tiene conto della natura dell’acquisto della cittadinanza e dei suoi possibili effetti sulla vita pubblica e sulla sicurezza nazionale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L’omessa comunicazione del preavviso di diniego non determina illegittimità quando il futuro provvedimento è fondato su informazioni riservate non ostensibili, poiché l’interessato non potrebbe comunque conoscere in dettaglio gli elementi istruttori.

  • art. 3 l. 241/1990

    In materia di diniego della cittadinanza per ragioni di sicurezza, la motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire l’iter logico dell’amministrazione; è legittimo il richiamo per relationem a informative riservate senza riprodurne analiticamente il contenuto.

  • art. 2, comma 1, lett. d), d.m. Interno 10 maggio 1994, n. 415, come aggiornato dal d.m. Interno 22 marzo 2022

    Sono sottratti all’accesso gli atti contenenti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.

  • art. 42, comma 8, l. 124/2007

    Quando l’autorità giudiziaria ordina l’esibizione di documenti classificati, gli atti sono consegnati al giudice, che ne cura la conservazione riservata e garantisce alle parti la visione senza estrazione di copia.

  • artt. 24, 97 e 113 Cost.

    Le garanzie di difesa, buon andamento e tutela giurisdizionale devono essere bilanciate con le esigenze di protezione delle informazioni classificate; il diritto di difesa può essere soddisfatto mediante accesso giudiziale riservato agli atti istruttori.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte quando sussistono esigenze di tutela dei diritti o della dignità dell’interessato.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali della parte mediante oscuramento delle informazioni identificative.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana fondato su valutazioni di sicurezza nazionale, l’amministrazione può negare il beneficio quando informative ufficiali evidenzino un rischio per la sicurezza della Repubblica, anche in assenza di condanne penali o di una certezza piena circa la pericolosità dell’interessato.
  • Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate o classificate, è sufficiente una motivazione per relationem che indichi le ragioni ostative e richiami le informative, senza riprodurne analiticamente fonti, fatti e valutazioni interne, se la divulgazione può compromettere la sicurezza nazionale.
  • L’omessa comunicazione del preavviso di diniego non viola l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 quando gli elementi posti a fondamento del provvedimento sono coperti da riservatezza e non possono essere ostensibili all’interessato; il diritto di difesa può essere garantito mediante accesso agli atti disposto dal giudice con modalità riservate.
  • Nel controllo giurisdizionale sulle valutazioni degli organismi di sicurezza relative alla naturalizzazione, il giudice deve riconoscere all’amministrazione un’ampia discrezionalità prognostica e non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità competente, salvo manifesta illogicità, travisamento o carenza istruttoria.
  • Ai fini del diniego della cittadinanza per ragioni di sicurezza della Repubblica, è sufficiente una prognosi attendibile secondo il criterio del più probabile che non; non è necessario raggiungere la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, poiché opera una soglia avanzata di prevenzione e tutela dell’interesse nazionale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipi di precauzione e prevenzione

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