Sentenza n. 142/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Consiglio di classe di non ammissione della studentessa alla classe successiva, unitamente agli atti di scrutinio, pagelle, riscontri sull’accesso e regolamenti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la non ammissione della figlia alla classe successiva, deliberata all’unanimità dal Consiglio di classe a fronte di quattro insufficienze, due gravi e due meno gravi, deducendo: violazione dell’art. 3 l. 241/1990, della normativa provinciale sulla valutazione e del piano didattico personalizzato per DSA/BES, con omessa o incompleta applicazione delle misure compensative e dispensative, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento, manifesta ingiustizia e violazione dei principi di proporzionalità e non discriminazione; erronea valutazione delle lacune pregresse e del percorso scolastico rispetto al progetto d’istituto; violazione degli obblighi di informazione scuola-famiglia sull’andamento scolastico; violazione delle linee guida sulla disconnessione, in relazione a comunicazioni tramite WhatsApp ritenute fonte di ansia e di ripercussioni sul rendimento; disparità di trattamento rispetto a un diverso istituto provinciale che consentiva l’ammissione in presenza di tre insufficienze. È stata altresì proposta istanza cautelare, già respinta in sede monocratica.
La decisione
Il Tribunale ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la valutazione del Consiglio di classe sull’ammissione alla classe successiva costituisca esercizio di ampia discrezionalità tecnico-didattica, sindacabile soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, palese illogicità, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta o carenza assoluta di motivazione. Nel caso concreto, la non ammissione era fondata sul mancato raggiungimento degli obiettivi minimi, sulle carenze diffuse nelle discipline caratterizzanti, sull’inadeguatezza del metodo di studio e sull’impossibilità di un proficuo proseguimento. Le difficoltà risultavano già dal primo trimestre e gli strumenti offerti dalla scuola erano stati utilizzati solo parzialmente, senza consentire il recupero delle insufficienze. Anche la mancata piena applicazione delle misure previste dal piano personalizzato non rendeva illegittimo il giudizio, poiché non superava il dato oggettivo del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi. Il secondo motivo è stato respinto perché il giudizio non costituiva una mera media aritmetica, ma considerava l’intero percorso, il livello di preparazione, le lacune e la maturità raggiunta nell’anno di riferimento; il precedente andamento positivo o la contestata omessa registrazione di un voto non erano idonei a scalfire la valutazione complessiva. Il terzo motivo è stato respinto sia perché l’eventuale carenza informativa non vizia di per sé il giudizio fondato sull’insufficiente preparazione, sia perché la Provincia aveva documentato comunicazioni ai genitori già dopo il primo periodo valutativo e dopo il successivo consiglio di classe. Il quarto motivo è stato respinto poiché le linee guida sulla disconnessione non prevedono effetti invalidanti sulle valutazioni scolastiche e non era stato dimostrato il nesso causale tra le comunicazioni contestate, l’asserito stato d’ansia e gli esiti insufficienti. Il quinto motivo è stato respinto perché il confronto con il regolamento di altro istituto non dimostrava disparità di trattamento: le istituzioni scolastiche erano distinte e dotate di autonomia regolamentare; la disparità presuppone l’assoluta identità delle situazioni. Gli atti impugnati sono stati quindi mantenuti fermi. Le spese sono state eccezionalmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, previa informazione alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione del giudizio di non ammissione è soddisfatto quando il Consiglio di classe espone in modo adeguato il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e l’inidoneità della preparazione al proficuo prosieguo degli studi.
art. 4 l.p. 23/1992
È richiamato quale parametro provinciale dell’obbligo di motivazione dell’azione amministrativa, senza una distinta applicazione rispetto all’art. 3 l. 241/1990.
art. 12 del Regolamento della Provincia Autonoma di Trento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale
È stato invocato dai ricorrenti, ma il giudice ha ritenuto conforme la valutazione complessiva effettuata dal Consiglio di classe.
artt. 8, comma 1, lett. g), e 16, comma 4, d.P.P. 22-54/Leg del 7 ottobre 2010
Sono stati dedotti in relazione agli obblighi di informazione scuola-famiglia; il giudice ha ritenuto comunque documentate comunicazioni sufficienti ai genitori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito base normativa, insieme al GDPR, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato a tutela dei dati particolari e della dignità degli interessati ai fini dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- La valutazione del Consiglio di classe sull’ammissione o non ammissione alla classe successiva costituisce esercizio di discrezionalità tecnico-didattica e non può essere sostituita dal giudice amministrativo; il sindacato è limitato alla verifica di manifesta irragionevolezza, palese illogicità, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta o carenza assoluta di motivazione.
- La non ammissione può essere legittimamente fondata sulla valutazione complessiva del percorso scolastico, del raggiungimento degli obiettivi minimi, della maturità e del metodo di studio, e non deve necessariamente risultare da una mera media aritmetica dei voti.
- La mancata previsione o la mancata piena attuazione di misure compensative o dispensative previste per uno studente con DSA non determina, da sola, l’illegittimità della non ammissione quando resti accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e delle competenze essenziali della classe frequentata.
- L’eventuale inosservanza degli obblighi di informazione scuola-famiglia sull’andamento scolastico non vizia automaticamente il giudizio di non ammissione, ove questo sia fondato sull’insufficiente preparazione raggiunta; in ogni caso, la contestazione è superata se l’amministrazione dimostra di avere comunicato tempestivamente la situazione di difficoltà.
- La violazione di linee guida sulle modalità o sugli orari delle comunicazioni scolastiche digitali non invalida, di per sé, le valutazioni didattiche; occorre dimostrare un nesso causale concreto tra la violazione, il pregiudizio lamentato e l’esito valutativo contestato.
- Non sussiste disparità di trattamento per il solo fatto che un diverso istituto scolastico, nell’esercizio della propria autonomia, applichi criteri regolamentari differenti per l’ammissione alla classe successiva; la comparazione richiede situazioni assolutamente identiche.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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