Cassazione Penale, Sentenza n. 32776/2024 del 21/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Provincia ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Genova che, riformando la condanna del Tribunale di Massa per responsabilità professionale nella progettazione e sopraelevazione dell'argine del torrente Carrione, aveva assolto Settesoldi perché il fatto non sussiste. Il ricorso denunciava carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione d'appello per aver attribuito decisivo rilievo a una causa sopravvenuta (fori/tagli nel muro) non adeguatamente provata né sottoposta a verifica peritale, la mancata disposizione di una perizia nonostante il contrasto tra consulenze tecniche, e la errata ricostruzione del nesso di causalità (artt. 40 e 41 c.p.), nonché la violazione delle norme procedurali richiamate (art. 606 c.p.p. lett. b) ed e), art. 603 c.p.p., art. 530 e 533 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso ritenendoli fondati: ha ritenuto che la Corte d'appello non si sia adeguatamente confrontata con il dettagliato impianto motivazionale del giudice di primo grado né abbia fornito una motivazione puntuale e persuasiva idonea a giustificare l'assoluzione, avendo altresì fondato la decisione su elementi fattuali non provati (l'esistenza, datazione e incidenza dei fori) e manifestando contraddizioni interne sulla necessità di una perizia. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza di appello è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello; sulla regolazione delle spese si è demandato al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 61 n. 9 cod.pen.; art. 113 cod.pen.; art. 449 cod.pen.; art. 426 cod.pen.
Norme indicate riguardanti i reati originariamente ascritti all'imputato nel procedimento di merito (riferimento all'imputazione per i fatti connessi alla costruzione/sopraelevazione dell'argine).
art. 530 c.p.p. (capoverso)
Norma che disciplina l'assoluzione; richiamata in relazione alla motivazione dell'assoluzione d'appello e alla necessità che essa sia adeguatamente motivata.
art. 533 c.p.p.
Norma procedurale collegata alle pronunce di assoluzione e alle modalità di motivazione; richiamata dalla parte civile come parametro di correttezza motivazionale.
art. 603 c.p.p.
Disciplina la nomina del consulente tecnico d'ufficio; invocata per censurare la mancata disposizione di una perizia d'ufficio nonostante l'esistenza di contrasto tecnico.
art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi motivazionali); su tali basi la Cassazione ha valutato fondate le censure sulla motivazione d'appello.
art. 40 cod.pen. e art. 41 cod.pen.
Norme sul nesso di causalità (concausa e causalità condizionale); rilevate nella censura circa la errata ricostruzione del rapporto eziologico da parte della Corte d'appello, in particolare l'attribuzione ai fori del ruolo di causa sopravvenuta esclusiva senza adeguata verifica.
Sezioni Unite, sentenza n. 14800 del 21/12/2017 (Troise)
"Il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale ... ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata..."
Principio giurisprudenziale applicato dalla Cassazione: l'appello assolutorio richiede motivazione approfondita e puntuale che giustifichi le conclusioni difformi rispetto al primo grado, specialmente su questioni tecnico-scientifiche.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una condanna, non è obbligata a riesaminare tutte le prove ma deve fornire una motivazione puntuale e persuasiva che spieghi, punto per punto, perché valuta diversamente le risultanze del primo grado, specialmente su temi tecnico-scientifici.
- Non è ammissibile fondare un'assoluzione su ipotesi di fatto non provate in giudizio (es. esistenza, datazione o rilevanza di fori) senza averle adeguatamente accertate o verificate con consulenza tecnica quando si tratta di profili tecnici decisivi.
- Se le consulenze tecniche sono contrastanti e la questione è di natura tecnica, il giudice d'appello dovrebbe valutare se è necessaria una nuova perizia; la mancata nomina può configurare vizio motivazionale se la decisione poi si basa su considerazioni tecniche non verificate.
- Nella valutazione del nesso causale (art. 40 e 41 c.p.), non si può dichiarare che una causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a determinare l'evento senza esame tecnico che confronti l'ipotesi alternativa (ovvero se la stessa struttura, correttamente progettata, sarebbe comunque crollata).
- La parte che impugna una sentenza assolutoria in Cassazione deve dimostrare l'insufficienza logico-motivazionale della decisione di merito; la Corte di legittimità annulla quando riscontra carenze concrete nella motivazione d'appello.
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