Sentenza n. 941/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento: - del provvedimento prot. n. 4186 del 10.05.2016, con cui il Comune di Ponza ha rigettato la richiesta di permesso a costruire prot. n. 6030 dell’1 luglio 2015, avente ad oggetto la realizzazione di n. 8 unità abitative con tipologia a schiera in località Montagna del Comune di Ponza. - di tutti gli atti presupposti, connessi e collegati, ivi incluso il preavviso di rigetto prot. n. 9548 del 16.10.2015;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per la realizzazione di otto unità abitative a schiera, con preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale deducendo, in sintesi, la violazione degli artt. 12 e 20 d.P.R. 380/2001, delle norme del PRG comunale, del d.m. 1444/1968 e delle disposizioni della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, erroneità, travisamento e sviamento. In particolare, ha sostenuto che il rilascio del permesso fosse subordinato soltanto alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento e non anche all'adeguatezza della strada di accesso e degli standard urbanistici; che l'inadeguatezza della strada dipendesse da asserite occupazioni di terzi, non opponibili alla richiedente; che l'area non fosse gravata da vincolo archeologico; e che, ove fossero stati necessari i pareri paesaggistico e archeologico, il loro mancato rilascio avrebbe determinato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 17-bis l. 241/1990. È stata inoltre contestata l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione comunale in ordine agli standard urbanistici e al richiamo a una generica prassi urbanistica.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha qualificato il diniego come atto plurimotivato, rilevando che sarebbe stata sufficiente la resistenza di una sola delle ragioni ostative, ma ha ritenuto infondate entrambe. Quanto al profilo urbanistico-edilizio, ha interpretato l'art. 12, comma 2, d.P.R. 380/2001 nel senso che il permesso di costruire è subordinato non solo all'esistenza formale delle opere di urbanizzazione primaria, ma alla loro adeguatezza rispetto all'intervento progettato. Le strade rientrano tra tali opere e il Comune può quindi valutare se la viabilità sia idonea a sostenere il nuovo carico urbanistico. La strada di accesso, larga tra 1,40 e 1,70 metri, è stata ragionevolmente ritenuta inadeguata rispetto a otto unità abitative e a una superficie lorda complessiva di 475 mq; la ricorrente non ha contestato specificamente la logicità della valutazione tecnica, limitandosi a negarne la base normativa. Il TAR ha inoltre escluso che il Comune avesse fondato il diniego su meri rapporti privatistici o su un'asserita invasione della strada da parte di terzi. Quanto al profilo paesaggistico-archeologico, il Collegio ha ritenuto che l'area fosse sottoposta a vincolo paesaggistico di natura archeologica in forza dell'art. 35 NTA del PRG, recepito dal PTPR, pur distinguendosi tale vincolo dal vincolo culturale archeologico gravante sul singolo bene. Era pertanto necessario il preventivo nulla osta della Soprintendenza Archeologica, che non risultava richiesto. La nota successiva della Soprintendenza, prodotta dalla ricorrente, è stata interpretata come confermativa del vincolo paesaggistico-archeologico, pur escludendo un vincolo culturale sul bene. Il TAR ha infine escluso l'applicabilità dell'art. 17-bis l. 241/1990 al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica: il silenzio-assenso orizzontale tra amministrazioni opera nei procedimenti pluristrutturati, in particolare nella conferenza di servizi, mentre nel procedimento bilaterale ordinario Comune-Soprintendenza il parere vincolante non è surrogabile dal decorso del tempo. La società è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 12 d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
L'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria comprende la loro adeguatezza concreta rispetto al carico urbanistico dell'intervento; il Comune può negare il titolo quando la viabilità di accesso non sia idonea a sostenere l'insediamento progettato.
art. 16, comma 7, d.P.R. 380/2001
Le strade rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria rilevanti ai fini dell'art. 12 d.P.R. 380/2001.
art. 20 d.P.R. 380/2001
Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire deve essere definito alla luce della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistico-edilizia e dei presupposti legali del titolo, inclusa l'adeguatezza delle opere di urbanizzazione.
art. 35 NTA del PRG del Comune di Ponza
Per gli interventi nelle aree individuate come di interesse storico-archeologico è richiesto il preventivo assenso della Soprintendenza Archeologica, quale condizione per il rilascio del titolo edilizio.
art. 41, comma 3, lettera a), NTA del PTPR della Regione Lazio
Ricadono nelle zone di interesse archeologico anche le aree segnalate dalle Soprintendenze Archeologiche; la disposizione conferma la rilevanza paesaggistica delle aree archeologiche individuate dagli strumenti di pianificazione.
art. 142, comma 1, lettera m), d.lgs. 42/2004
Consente l'assoggettamento a vincolo paesaggistico dei territori con presenze archeologiche, distinto dal vincolo culturale archeologico gravante sul singolo bene.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Nel procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica il parere della Soprintendenza conserva natura vincolante e non è sostituibile dal mero decorso del tempo.
art. 17-bis l. 241/1990
Il silenzio-assenso tra amministrazioni non si applica al procedimento ordinario bilaterale di autorizzazione paesaggistica in assenza di una conferenza di servizi decisoria e della trasmissione di uno schema di provvedimento; l'inerzia della Soprintendenza non equivale ad assenso.
d.m. 1444/1968
Gli standard urbanistici costituiscono parametri rilevanti per valutare l'adeguatezza del carico urbanistico e delle dotazioni territoriali rispetto all'intervento edilizio.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.P.R. 380/2001, il requisito dell'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ai fini del rilascio del permesso di costruire implica anche la loro adeguatezza funzionale rispetto al carico urbanistico generato dall'intervento; la strada di accesso è un'opera di urbanizzazione primaria e la sua inidoneità può giustificare il diniego del titolo.
- La valutazione comunale sull'adeguatezza della viabilità e delle opere di urbanizzazione rispetto all'intervento edilizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacata dal giudice nei limiti dell'illogicità, irragionevolezza, erroneità o travisamento; una contestazione che neghi soltanto la base normativa della valutazione non è sufficiente a dimostrarne l'illegittimità.
- Il vincolo paesaggistico di natura archeologica, diretto alla tutela del territorio e del paesaggio che conserva valori archeologici, è distinto dal vincolo culturale archeologico riferito al singolo bene; l'assenza di un vincolo culturale sul bene non esclude la necessità dell'autorizzazione o del nulla osta paesaggistico-archeologico quando l'area sia individuata dagli strumenti di pianificazione e dagli atti di ricognizione competenti.
- Nel procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica tra amministrazione procedente e Soprintendenza, il silenzio dell'amministrazione preposta alla tutela non determina, di per sé, un assenso ai sensi dell'art. 17-bis l. 241/1990; il silenzio-assenso orizzontale opera nei procedimenti pluristrutturati, in particolare nell'ambito di una conferenza di servizi decisoria, mentre nel procedimento bilaterale il parere vincolante può essere sostituito soltanto mediante gli strumenti sostitutivi previsti dall'ordinamento.
- Quando il diniego di un titolo edilizio è fondato su una pluralità autonoma di ragioni ostative, il ricorso deve essere respinto anche se una sola di esse resiste alle censure; il giudice può comunque esaminare tutte le ragioni quando risultino entrambe infondate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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