Sentenza n. 305/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 300/2024 pubblicata il 21/05/2024, emessa dalla Corte di Appello di Firenze, nell’ambito del procedimento RG n. 438/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato al pagamento di € 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 300/2024 della Corte di Appello di Firenze, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento di € 1.500,00 secondo le modalità previste dal DPCM 28 ottobre 2016. Ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 30 maggio 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza della Corte di Appello era munita dell’attestazione di conformità, era stata notificata al Ministero presso la sede reale, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ed era intervenuto il passaggio in giudicato. Nel merito ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, escludendo tuttavia l’esecuzione della condanna alle spese contenuta nel titolo, in quanto estranea alla domanda di ottemperanza. Ha nominato sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.
La penalità di mora può essere disposta in caso di ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza ed è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
art. 475 c.p.c.
munita della attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cpc
L’attestazione di conformità del titolo esecutivo è stata ritenuta rilevante ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza.
l. n. 107/2015
riconoscimento del diritto alla assegnazione della Carta elettronica del docente
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
DPCM 28 ottobre 2016
secondo le modalità del DPCM 28.10.2016
Individua le modalità secondo cui deve essere attribuito il beneficio riconosciuto dal titolo giudiziale.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione, sia decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine determinato e, già nella sentenza, nominare un commissario ad acta destinato a operare in caso di persistente inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato sia già maturato; essa decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e può essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.
- L’oggetto dell’ottemperanza è delimitato dal contenuto sostanziale del comando giudiziale da eseguire; la condanna alle spese processuali contenuta nel titolo può essere esclusa dall’ordine di esecuzione quando esuli dalla domanda di ottemperanza proposta.
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