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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22955/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nella proposizione di un'impugnazione evidentemente inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna per i reati ascritti. Con i primi due motivi ha dedotto l'illogicità della motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti e una lettura alternativa delle risultanze probatorie; la Corte ha rilevato che tali censure non si confrontavano realmente con la motivazione impugnata e non denunciavano ritualmente il travisamento della prova. Con il terzo motivo ha lamentato il vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e meramente fattuale, poiché il giudice di merito aveva valorizzato elementi negativi ex art. 133 c.p., tra cui i precedenti penali e l'assenza di condotte favorevoli.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma di concorso di persone nei reati contestati.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto contestato e oggetto della conferma di condanna.

  • art. 625, n. 2 c.p.

    Aggravante del furto richiamata nella sentenza confermata in appello.

  • art. 493-ter c.p.

    Norma contestata unitamente al concorso di persone; il testo la richiama insieme all'art. 615-ter c.p. senza ulteriori specificazioni fattuali.

  • art. 615-ter c.p.

    Norma incriminatrice relativa all'accesso abusivo a sistema informatico, richiamata tra i reati confermati.

  • art. 133 c.p.

    Parametro utilizzato per valutare la mancata concessione delle attenuanti generiche, valorizzando precedenti penali e assenza di elementi positivi.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio della condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si risolva nella mera proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti, se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e non deduce in modo rituale il travisamento della prova.
  • Il travisamento della prova non può essere denunciato con il solo rinvio generico ad atti difensivi o al compendio di alcune risultanze processuali, ma richiede una puntuale critica del percorso argomentativo del giudice di merito.
  • La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è infondata quando la decisione di merito dia conto in modo congruo e logico degli elementi ex art. 133 c.p. ritenuti prevalenti nell'esercizio del potere discrezionale.
  • La valutazione sulla concedibilità delle attenuanti generiche non può essere sovvertita in cassazione mediante una mera richiesta di diverso apprezzamento del fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoFrode informaticaAccesso abusivoCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati informaticiParte generale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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