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Sentenza

Sentenza n. 12811/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di VELLETRI n. 1023/2025, depositata e resa pubblica il 15.07.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 6602/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 17.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 22.12.2025

Giustizia amministrativa202515958

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero alla relativa attivazione e al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione lavoro e previdenza, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'immediata attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con la provvista indicata nel titolo, nonché alla rifusione delle spese del giudizio presupposto. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale, con le formalità richieste per valere come titolo esecutivo. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La ricorrente ha lamentato che il titolo non fosse stato eseguito; il Ministero non si è costituito e l'inottemperanza non è risultata controversa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza, verificando la valida notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notificazione del titolo e la proposizione del ricorso. Nel merito, preso atto della mancata esecuzione del giudicato, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri, corrispondendo le somme dovute e adempiendo agli obblighi derivanti dal titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per compiere tutti gli atti necessari. Il commissario non ha diritto a compensi aggiuntivi, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro nel titolo da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. modif. l. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva, termine ritenuto rispettato nel caso concreto.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all'Amministrazione presso la sua sede reale, con le formalità necessarie a conferirgli efficacia esecutiva, e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato contenente obblighi a carico dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine perentorio, adottando tutte le misure necessarie a rendere effettivo il comando giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere, anche mediante delega se previsto, tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal direttore generale dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comporta la liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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