Ordinanza n. 22/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) n. 2301/2025, resa tra le parti, depositata in data 20 ottobre 2025 e notificata in data 21 ottobre 2025, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 14 gennaio 2025, notificato in data 15 gennaio 2025, con il quale il Prefetto della Provincia di Palermo ha decretato il divieto per l’appellante di esercitare l’attività di autorimessa; - della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- trasmessa dalla Prefettura in data 7 novembre 2024; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 16 gennaio 2025 con cui la Prefettura di Palermo ha comunicato al Comune di Santa Flavia l’adozione del predetto decreto; - della nota prot. -OMISSIS- del 16.01.2025, con la quale lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Santa Flavia ha comunicato alla Società appellante l’annullamento della pratica SCIA; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso contro il divieto prefettizio di esercitare l’attività di autorimessa e contro il conseguente annullamento della SCIA comunale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado, deducendone l’erroneità per avere avallato il giudizio di inaffidabilità formulato dalla Prefettura senza svolgere un’autonoma valutazione della consistenza, dell’attualità e della gravità degli elementi posti a fondamento del divieto prefettizio. In sede cautelare hanno inoltre dedotto il periculum in mora derivante dal grave e irreparabile pregiudizio economico conseguente alla protratta inibizione dell’attività imprenditoriale. L’amministrazione si è costituita per resistere.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. In questa fase di cognizione sommaria ha rilevato che dagli atti emergeva la contestazione di svariati gravi reati e che non risultava comprovata l’archiviazione o la conclusione favorevole dei relativi procedimenti. Nel bilanciamento cautelare degli interessi ha ritenuto prevalente l’interesse all’ordine e alla sicurezza pubblica sotteso al provvedimento prefettizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi degli appellanti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in relazione all’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato resta sommaria e non richiede la definizione definitiva delle questioni di merito.
- Quando dagli atti emergono contestazioni relative a svariati gravi reati e non risulta comprovata l’archiviazione o la conclusione favorevole dei procedimenti, tali elementi possono sostenere, nella fase cautelare, il giudizio di inaffidabilità posto a fondamento di un provvedimento prefettizio interdittivo dell’esercizio di un’attività economica.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse economico del privato alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale può risultare recessivo rispetto all’interesse pubblico all’ordine e alla sicurezza pubblica sotteso al provvedimento prefettizio.
- La deduzione di un grave pregiudizio economico derivante dall’inibizione dell’attività non comporta automaticamente la sospensione cautelare dell’atto o della sentenza impugnata, quando prevalgano le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
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