Sentenza n. 241/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del decreto emanato dal Questore della Provincia di Novara, Cat. A12/Imm. N. -OMISSIS- (notificato l'11/08/2022), giusta il quale è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto o susseguente o dipendente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottata dal Questore sulla base di condanne riportate nel 2019 e nel 2021 per detenzione e vendita di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 e per rapina ai sensi dell’art. 628 c.p. Il provvedimento era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e motivato con la pericolosità sociale dell’interessato, il suo stabile inserimento in un circuito criminale e la prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza rispetto all’interesse alla vita familiare. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, lamentando che l’amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la durata della sua permanenza in Italia, l’attività lavorativa nel settore edile, la presenza del coniuge e di tre figli residenti e integrati nel territorio nazionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, per spese di giudizio. Il Collegio ha ritenuto legittimo l’esercizio della discrezionalità amministrativa previsto dall’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, richiamando la gravità e pluralità delle condanne, relative a reati considerati dalla legge quali elementi rilevanti nella valutazione della pericolosità. La revoca non è stata ritenuta automatica, poiché l’amministrazione ha svolto una valutazione complessiva dei precedenti penali, dell’inserimento dello straniero in un contesto criminale, della sua pericolosità sociale e dei legami familiari e lavorativi. Secondo il TAR, la motivazione era sufficiente e logicamente coerente, mentre il giudizio prognostico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione risultava ragionevole e proporzionato. L’interesse dello straniero alla conservazione dei legami familiari in Italia è stato legittimamente ritenuto recessivo rispetto alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
La norma attribuisce al Questore un potere discrezionale di valutazione della pericolosità, imponendo un esame complessivo dei precedenti penali e degli elementi di inserimento sociale, familiare e lavorativo; la condanna non opera come automatismo, ma può fondare il diniego o la revoca se valutata in concreto e in rapporto alla gravità delle condotte.
art. 9, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
Il permesso va revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio.
La revoca è legittima quando, successivamente al rilascio, vengano meno le condizioni richieste per il permesso di soggiorno UE di lungo periodo, compresa l’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato quale fondamento della rilevanza ostativa delle condanne e della valutazione della pericolosità dello straniero ai fini della permanenza sul territorio nazionale.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
La detenzione e vendita di sostanze stupefacenti è stata considerata, insieme alla rapina, una condotta di particolare gravità e allarme sociale.
art. 628 c.p.
La condanna per rapina è stata valutata quale elemento concorrente nel giudizio di pericolosità sociale e di mancata integrazione.
art. 380 c.p.p.
Le condanne per reati ricompresi nell’art. 380 c.p.p. costituiscono, ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, elementi da considerare nella valutazione della pericolosità.
art. 1 d.lgs. n. 159/2011
Il provvedimento ha ricondotto lo straniero alla categoria dei soggetti socialmente pericolosi prevista dalla disciplina antimafia e delle misure di prevenzione.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi sul solo dato formale dell’esistenza di condanne penali, ma è legittima quando l’amministrazione svolga una valutazione concreta e complessiva della gravità e pluralità dei reati, della pericolosità sociale e dell’incidenza delle condotte sull’affidabilità dello straniero.
- Nella valutazione della pericolosità ai fini dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, il Questore deve considerare anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo; tuttavia, tali elementi possono risultare recessivi quando la gravità dei precedenti e il concreto inserimento in un contesto criminale evidenzino una minaccia attuale e significativa per l’ordine e la sicurezza pubblica.
- Il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE è adeguatamente motivato quando espone le ragioni per cui le condotte penalmente rilevanti sono sintomatiche di pericolosità e collega tali elementi a un giudizio prognostico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione, senza limitarsi a un automatismo derivante dalla condanna.
- Nel bilanciamento tra interesse dello straniero alla permanenza e alla vita familiare e interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza, la presenza di familiari, la durata del soggiorno e l’attività lavorativa non impediscono la revoca se, in concreto, la gravità delle condotte criminali rende prevalente l’interesse pubblico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 378/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 41/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 45/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 47/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 48/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 11 feb 2026Sentenza n. 49/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →