Cassazione Civile, Ordinanza n. 22997/2025 del 10/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con riprese a tassazione per IRES, IVA e IRAP. L’amministrazione finanziaria contestava, in sintesi, l’uso di fatture per operazioni inesistenti e altre irregolarità contabili, ritenendo infedele la dichiarazione e non corretta la contabilità. La società contribuente impugnava l’atto deducendo, tra l’altro, il difetto di sottoscrizione dell’avviso per asserita mancanza di valida delega del funzionario firmatario, l’insufficienza e genericità dei rilievi del PVC e la mancanza di prova delle operazioni contestate. In cassazione articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia e motivazione apparente o comunque insufficiente sulle censure proposte; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 per carenza di prova a carico dell’amministrazione, sostenendo che i rilievi su fatture false e irregolarità fossero privi di adeguati riscontri; 3) violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, invocando l’assoluzione in sede penale per fatti analoghi e la pretesa preclusione di un diverso accertamento tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza regionale, pur sintetica, dava conto delle questioni rilevanti e delle ragioni del decisum. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha respinto il terzo motivo perché la decisione penale richiamata non risultava passata in giudicato e, comunque, la tutela convenzionale invocata presuppone una sentenza definitiva e non impedisce in sé la coesistenza, nei sistemi integrati, di accertamenti e sanzioni in ambiti diversi. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La ricorrente lo invocava per denunciare omessa pronuncia e carenza di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo sufficiente la motivazione della CTR.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse comunque esaminato le censure rilevanti.
art. 111 Cost.
Invocato per censurare la motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha escluso la nullità della decisione impugnata.
art. 132, comma 2, n. 4 e 5, c.p.c.
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione sintetica ma esistente e comprensibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione al requisito motivazionale; la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a determinare nullità.
art. 2697 c.c.
Richiamato per sostenere che l’onere della prova gravava sull’amministrazione; la Corte ha rilevato che la censura, in sostanza, mirava a una rivalutazione del merito.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per contestare il fondamento dell’accertamento; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché diretta a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
"Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato."
La garanzia opera solo in presenza di una precedente decisione definitiva passata in giudicato; nel caso esaminato tale requisito non risultava provato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del merito o una diversa valutazione delle prove, attività riservate al giudice di fatto.
- La motivazione della sentenza è sufficientemente esistente quando, anche in forma sintetica, consenta di comprendere le questioni decise e la ratio della decisione, senza che sia necessario un esame analitico di ogni singolo argomento difensivo.
- L’omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non si sia affatto espresso su una domanda o eccezione decisiva; non sussiste se la motivazione, pur succinta, mostri che la questione è stata considerata e disattesa.
- La tutela derivante dal principio del ne bis in idem convenzionale presuppone una precedente decisione definitiva; in difetto di prova del giudicato penale, la deduzione è infondata.
- La coesistenza tra accertamento tributario e procedimento penale non è di per sé incompatibile con l’art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, quando i due procedimenti si inseriscano in un sistema di repressione di diversi aspetti della medesima condotta e non emerga una duplicazione vietata nei termini convenzionali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22986/2025 del 10/08/2025
- ordinanza_civile · 10 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22988/2025 del 10/08/2025
- ordinanza_civile · 10 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22990/2025 del 10/08/2025
- ordinanza_civile · 10 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22992/2025 del 10/08/2025
- ordinanza_civile · 10 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22993/2025 del 10/08/2025
- ordinanza_civile · 10 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22995/2025 del 10/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →