Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16495/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 21/01/2026 che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro del 12/11/2025 relativo a tre smartphone. Il ricorrente censura la mancanza e la contraddittorietà della motivazione del decreto di sequestro: assenza dell'indicazione dei criteri di selezione dei dati, mancanza di una perimetrazione temporale dei dati di interesse e estrazione integrale di tutte le informazioni mediante copia forense, con conseguente compressione del diritto alla riservatezza e alla disponibilità esclusiva del patrimonio informativo. La difesa sostiene altresì che, nonostante la restituzione fisica dei dispositivi, permane l'interesse a ottenere tutela contro la conservazione e la conoscenza delle copie forensi già estratte.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato l'ammissibilità dell'impugnazione nonostante la restituzione fisica dei telefoni, riconoscendo l'interesse concreto del ricorrente a tutelare la riservatezza delle copie forensi estratte. Ha censurato l'ordinanza di riesame per mancata risposta alla specifica eccezione circa l'assenza, nel decreto genetico, di una perimetrazione temporale dei dati da acquisire, distinguendo la perimetrazione temporale (requisito motivazionale autonomo) dai tempi di esecuzione delle operazioni tecniche. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Reggio Emilia affinché verifichi se il decreto di sequestro fosse corredato di motivazione adeguata circa l'arco temporale dei dati da acquisire in correlazione con l'imputazione provvisoria e il tempo di commissione del reato.

Norme richiamate

  • art. 606, co. 1, lett. e, cod. proc. pen.

    Norma richiamata relativamente alla censura per mancata o contraddittoria motivazione: consente il ricorso per violazione delle norme sulla motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Secondo la giurisprudenza citata, la nullità del sequestro probatorio di un dispositivo informatico si estende all'acquisizione della copia forense dell'intera memoria se il decreto non rispetta i requisiti di motivazione e selettività.

  • art. 324, co. 5, c.p.p.

    Norma che disciplina il rinvio della decisione al giudice di merito competente dopo l'annullamento della decisione impugnata; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Emilia per nuovo giudizio.

  • art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Riferimento al diritto alla protezione dei dati personali e alla vita privata, utilizzato per sostenere l'interesse del ricorrente a evitare un'esplorazione indiscriminata della sua vita digitale.

  • art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Richiamato come presidio della segretezza della corrispondenza e della vita privata, a supporto del principio di proporzionalità nell'acquisizione dei dati informatici.

Massime di principio

  • L'interesse a proporre riesame permane anche dopo la restituzione fisica del dispositivo quando sia stata estratta una copia forense; il soggetto ha interesse concreto a tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite.
  • Il decreto di sequestro di dispositivi informatici richiede motivazione specifica: o si giustifica l'esigenza di un sequestro omnicomprensivo, oppure si indicano le specifiche informazioni oggetto di ricerca e i criteri di selezione del materiale.
  • È necessario indicare una perimetrazione temporale dei dati da acquisire correlata all'imputazione provvisoria e al tempo di commissione del reato; tale perimetrazione è un requisito autonomo della motivazione e non va confusa con i tempi tecnici di esecuzione.
  • Devono essere precisati i tempi entro cui verrà effettuata la selezione e la restituzione dei dati non rilevanti, per garantire un bilanciamento proporzionale tra esigenze investigative e diritti alla riservatezza.
  • L'acquisizione integrale ed indiscriminata della totalità dei dati senza adeguata giustificazione può determinare la nullità del sequestro e della copia forense acquisita.
  • Il giudice del riesame deve confrontarsi specificamente con le censure difensive e non limitarsi a richiamare aspetti generici della pertinenzialità o della descrizione delle condotte contestate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.