Cassazione Civile, Ordinanza n. 23300/2025 del 14/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011 con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato maggiori imposte dirette e IVA, contestando alla società l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti e, inoltre, alcuni costi ritenuti indeducibili per difetto di inerenza. In concreto, il servizio di trasporto di bombole di ossigeno era stato formalmente fatturato in favore della società, ma secondo l'Ufficio era in realtà riferibile alla ditta individuale di un soggetto che era anche socio e amministratore della società. La società ha impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, la tardività dell'accertamento almeno per l'IRAP, l'erronea applicazione del raddoppio dei termini, l'inesistenza di operazioni soggettivamente inesistenti, l'omessa pronuncia su specifici motivi di appello e l'erroneità della negazione della detraibilità IVA e della disciplina sui costi. In Cassazione ha proposto sei motivi: 1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini e delle disposizioni penali richiamate, assumendo che la fattispecie non integrasse reati rilevanti; 2) motivazione apparente della sentenza d'appello; 3) e 4) omessa pronuncia e violazione dei principi di buona fede, ragionevolezza e proporzionalità, sostenendo che vi sarebbe stato un duplicato accertamento; 5) e 6) omessa pronuncia e violazione dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993 e della disciplina sulla deduzione dei costi e detrazione IVA nelle operazioni soggettivamente inesistenti. L'Agenzia ha resistito eccependo anche la tardività del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione, ritenendolo tempestivo, ma ha rigettato integralmente il ricorso nel merito. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio della decisione impugnata, che aveva fondato la tempestività dell'accertamento sulla trasmissione del PVC alla Procura entro il termine utile. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo che la sentenza regionale fosse affetta da motivazione apparente, poiché il giudice di merito aveva esaminato i fatti e le difese e aveva spiegato in modo sufficiente perché la società fosse considerata un mero schermo interposto. Ha rigettato i motivi terzo e quarto perché la doglianza sul presunto doppio accertamento era inconferente e non risultava alcuna duplicazione d'imposta nei termini prospettati dalla ricorrente. Ha rigettato anche i motivi quinto e sesto, chiarendo la distinzione tra deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA nelle operazioni soggettivamente inesistenti e richiamando i principi secondo cui, in materia IVA, l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, onere che nel caso concreto risultava superato dagli elementi di fatto valorizzati dalla CTR, tra cui il ruolo centrale del medesimo soggetto nella società e nella ditta individuale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in tema di raddoppio dei termini di accertamento; la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo è dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato insieme all'art. 43 d.P.R. 600/1973 in tema di raddoppio dei termini
art. 12-bis, comma 13, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul raddoppio dei termini
art. 1, lett. g-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'insussistenza di reati rilevanti ai fini del raddoppio dei termini
art. 331 c.p.p.
richiamato per affermare che era sufficiente l'obbligo di denuncia penale e che, comunque, il PVC era stato trasmesso alla Procura
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi di omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo in tema di principi di buona fede, ragionevolezza e proporzionalità
art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537
la Corte ne ricostruisce la disciplina come modificata nel 2012: i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili nei limiti dei principi di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità; restano indeducibili i costi di operazioni oggettivamente inesistenti
art. 8 d.l. citato nella sentenza
viene riportato il contenuto normativo relativo alla non concorrenza dei componenti positivi direttamente afferenti a spese o componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati
art. 21, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
in caso di fattura per operazione inesistente, se non vi è rettifica o annullamento, permane l'obbligo di versamento dell'imposta indicata in fattura
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato quale parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione
art. 360 c.p.c.
richiamato per qualificare la doglianza sulla motivazione apparente come error in procedendo
art. 2697 c.c.
richiamato implicitamente nei principi sull'onere della prova in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti
art. 1467 c.c.
non direttamente applicato; menzionato solo nel testo normativo riportato senza rilievo decisorio autonomo
art. 2041 c.c.
non direttamente applicato; citato solo nel testo normativo riportato
art. 157 c.p.
richiamato nel testo della disciplina sul rimborso in caso di esito penale favorevole, riportata nella sentenza
art. 530 c.p.p.
richiamato nel testo della disciplina sul rimborso in caso di assoluzione definitiva
art. 529 c.p.p.
richiamato nel testo della disciplina sul rimborso in caso di proscioglimento definitivo
art. 424 c.p.p.
richiamato nel testo della disciplina sul raddoppio/deduzione riportata nella sentenza
art. 425 c.p.p.
richiamato nel testo della disciplina sul raddoppio/deduzione riportata nella sentenza
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione una censura è inammissibile quando non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una tesi alternativa senza attaccare il fondamento effettivo della decisione.
- La motivazione è solo apparente quando il giudice omette di indicare gli elementi posti a fondamento del convincimento o non sviluppa un percorso logico-giuridico controllabile; non ricorre tale vizio quando la sentenza d'appello, anche per relationem, affronti i motivi di gravame e renda percepibile il ragionamento decisorio.
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA seguono piani distinti: la disciplina sui costi non si traduce automaticamente in un diritto alla detrazione dell'imposta.
- Ai fini della detrazione IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria della propria diligenza.
- L'esistenza di un medesimo soggetto al vertice della società fatturante e della ditta individuale beneficiaria può costituire elemento idoneo a escludere l'incolpevole inconsapevolezza del meccanismo fraudolento.
- Non vi è automatismo tra costi fittizi e ricavi dichiarati nelle operazioni inesistenti: la ricostruzione fiscale richiede di verificare in concreto quali componenti siano stati effettivamente contestati e con quali effetti impositivi.
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