Cassazione Penale, Sentenza n. 11526/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Enna per furti in abitazione con aggravanti. I mezzi di impugnazione erano: (1) censura sulla responsabilità penale per presunta insufficienza e contraddittorietà delle prove, in particolare criticando gli identificativi fotografici e l'affidabilità delle vittime anziane; (2) doglianza circa la mancata applicazione dell'istituto della continuazione con precedente condanna (richiesta che, secondo la difesa, era stata prodotta ma non valutata), lamentando che il tribunale non avrebbe considerato la sentenza precedente utile per la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul punto relativo alla continuazione (secondo motivo), la Corte ha ritenuto che la questione non fosse devoluta al giudice d'appello perché non era stata sollevata nei motivi d'appello ma solo nelle conclusioni scritte, con conseguente perdita del potere di sindacato. Quanto alla censura sulla valutazione della prova (primo motivo), la Cassazione ha ritenuto il motivo come un'inammissibile richiesta di riedizione del fatto, essendo vietata in sede di legittimità la rivalutazione del merito; ha inoltre ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse coerente e adeguata, in particolare in relazione agli accertamenti sulle identificazioni fotografiche e ai riscontri fattuali. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo (euro 3.000,00).
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice procedura penale
Richiamato in relazione ai limiti della motivazione dei motivi di ricorso e alla necessità di motivazione nei termini indicati dalle disposizioni attuative
art. 611, co. 1 e co. 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate in tema di trattazione dell'udienza e delle conclusioni scritte senza discussione orale; la mancata richiesta di trattazione in pubblica udienza è rilevante per la procedura di udienza
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso e l'eventuale sanzione pecuniaria; applicata per irrogare la somma indicata nel dispositivo
artt. 81, 110, 624-bis, 625 n.5 e 61 n.5 c.p.
Norme sostanziali contestate: concorso e responsabilità per più azioni di un disegno criminoso (art. 81, 110), furto aggravato e specifiche aggravanti (artt. 624-bis, 625 n.5 e 61 n.5); la sentenza conferma la condanna sulla base dell'applicazione di tali norme
Massime di principio
- Questioni non sollevate nei motivi di appello ma introdotte solo nelle conclusioni scritte possono essere considerate non devolute al giudice d'appello e quindi inefficaci in sede di Cassazione: è essenziale inserire nei motivi di impugnazione ogni censura rilevante, corredandola della documentazione necessaria
- La Corte di Cassazione non è sede per la rinnovazione del mero apprezzamento del fatto: i rilievi che chiedono una rivalutazione delle prove o del convincimento del giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità
- Le ricognizioni fotografiche informali e i riconoscimenti operati dalle vittime, pur non essendo procedure 'garantistiche' per antonomasia, possono costituire elementi valutabili dal giudice se sussistono riscontri e coerenza nella descrizione dei fatti; l'affidabilità va esaminata nel complesso probatorio
- Quando si invoca la continuazione con precedente condanna, occorre produrre tempestivamente e nei modi previsti la sentenza precedente e dedurre il relativo motivo già in appello, altrimenti si rischia la perdita della possibilità di far valere il nesso di continuazione
- Se il giudice di merito fornisce una motivazione logica e coerente che affronta le obiezioni difensive, la Cassazione la riterrà in genere insindacabile salvo vizi di legittimità evidenti (contraddittorietà manifesta o assenza di motivazione)
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