Sentenza n. 1453/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento della nota prot. PG-OMISSIS-, con cui la Regione Campania ha confermato il decreto (di proroga degli accreditamenti) n. -OMISSIS- e ha respinto l’istanza del 21 marzo 2023 (interpretata come richiesta di nuovo accreditamento).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale che ha confermato la proroga degli accreditamenti precedentemente disposta e ha respinto l'istanza volta alla conferma e voltura dell'accreditamento istituzionale per prestazioni PET/TC, nonché la sopravvenuta delibera regionale di aggiornamento del fabbisogno PET/TC
Esito
Favorevole al resistente (regione e azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il diniego regionale di nuovo accreditamento, sostenendo che l'ASL avesse già verificato positivamente l'astratta accreditabilità della struttura e che un precedente provvedimento del Commissario ad acta avesse riconosciuto l'accreditamento definitivo per le prestazioni PET/TC. Ha dedotto eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e motivazione, motivazione apparente, violazione dei doveri di buona fede procedimentale e di non aggravamento del procedimento, violazione dell'affidamento e del dovere di chiarezza. Ha inoltre lamentato la violazione degli artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992, dell'art. 32, comma 8, della l. n. 449/1997 e del regolamento regionale n. 1/2007, sostenendo che il diniego non indicasse i parametri per l'eventuale accreditamento di strutture eccedenti il fabbisogno e introducesse un blocco degli accreditamenti, in contrasto con imparzialità, buon andamento, concorrenza ed evidenza pubblica. Ha dedotto anche violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, trasparenza, parità di trattamento e dell'art. 32 Cost., chiedendo il sollevamento di questioni di legittimità costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Infine ha domandato il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo ai sensi dell'art. 2043 c.c.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha richiamato l'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e i principi dell'Adunanza plenaria n. 3/2018, secondo cui l'interdittiva antimafia determina un'incapacità giuridica parziale, tendenzialmente temporanea, nei rapporti con la pubblica amministrazione e comporta la decadenza dalle autorizzazioni, concessioni ed erogazioni indicate dalla legge. Tale effetto si estende anche all'accreditamento istituzionale presso il Servizio sanitario. La Regione aveva quindi legittimamente revocato l'accreditamento dopo l'interdittiva antimafia e, in seguito all'adozione delle misure straordinarie di gestione prefettizia, ne aveva consentito la permanenza solo entro il termine e per la limitata finalità di assicurare l'esecuzione dei contratti sanitari in essere con l'ASL. Il precedente provvedimento del Commissario ad acta non aveva attribuito un accreditamento definitivo e incondizionato: la sua efficacia era limitata al 31 dicembre 2021 e risultava funzionalizzata ai contratti esistenti. Non sussisteva pertanto alcuna contraddittorietà né obbligo di motivazione rafforzata per il successivo diniego. Il TAR ha escluso anche la violazione dell'art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, rilevando che l'accreditamento istituzionale presuppone non solo il possesso dei requisiti ulteriori di qualificazione, ma anche la funzionalità della struttura rispetto alla programmazione regionale, al fabbisogno assistenziale e alla sostenibilità della spesa sanitaria. La norma non prevede un diritto all'accreditamento in eccedenza rispetto al fabbisogno programmato; il richiamo al comma 3, lett. b), è stato ritenuto inconferente perché riferito ai professionisti. Sono state respinte anche le censure di illegittimità costituzionale e incompatibilità con il diritto europeo, non risultando sproporzionato il collegamento tra accreditamento, programmazione e fabbisogno. La domanda risarcitoria è stata respinta perché l'accertata legittimità degli atti esclude il requisito del danno ingiusto ex art. 2043 c.c. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 67 d.lgs. n. 159/2011
Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1.
L'interdittiva antimafia produce un'incapacità giuridica parziale nei rapporti con la pubblica amministrazione e comporta la decadenza dalle autorizzazioni, concessioni ed erogazioni rientranti nell'ambito della disposizione, compreso l'accreditamento istituzionale sanitario.
art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011
Il riferimento alla possibilità di riesame prefettizio non esclude l'efficacia dell'interdittiva antimafia e gli effetti vincolati che ne derivano finché la misura resta efficace.
art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014, convertito in l. n. 114/2014
Le misure straordinarie di gestione possono giustificare la temporanea prosecuzione dell'attività sanitaria, ma nei limiti temporali e funzionali stabiliti dal provvedimento prefettizio e dagli atti regionali conseguenti.
art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992
L'autorizzazione sanitaria costituisce il titolo necessario per realizzare strutture sanitarie ed esercitare le relative attività, ma non equivale all'accreditamento istituzionale.
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
L'accreditamento richiede cumulativamente requisiti ulteriori di qualificazione, funzionalità rispetto alla programmazione regionale e verifica positiva dell'attività; la determinazione del fabbisogno e la programmazione della spesa sono presupposti della valutazione delle domande.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
La contrattualizzazione con le ASL è distinta dall'accreditamento e individua, tra l'altro, i volumi massimi delle prestazioni; non elimina il previo vaglio programmatorio necessario per l'accreditamento.
art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria da illegittimità provvedimentale presuppone un danno ingiusto; tale requisito è escluso quando l'atto amministrativo lesivo risulta legittimo.
Massime di principio
- L'interdittiva antimafia determina un'incapacità giuridica parziale del destinatario nei rapporti con la pubblica amministrazione e comporta, nei casi previsti dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, la decadenza dalle autorizzazioni, concessioni ed erogazioni pubbliche, inclusi gli accreditamenti istituzionali sanitari.
- Le misure straordinarie di gestione adottate ai sensi dell'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014 possono consentire la temporanea prosecuzione dell'attività di un'impresa destinataria di interdittiva antimafia, ma l'eventuale permanenza dell'accreditamento sanitario resta limitata ai termini e alle finalità specificamente stabiliti dai provvedimenti prefettizi e regionali.
- Un precedente accreditamento istituzionale con efficacia temporalmente limitata e funzionalizzato all'esecuzione di determinati contratti sanitari non attribuisce un diritto alla conferma o alla trasformazione in accreditamento definitivo e incondizionato, né impone una motivazione rafforzata per il successivo diniego.
- L'accreditamento istituzionale sanitario non consegue al solo possesso dei requisiti qualitativi e tecnici, ma richiede anche la funzionalità della struttura rispetto alla programmazione regionale, al fabbisogno assistenziale e alla sostenibilità della spesa sanitaria; non sussiste un diritto all'accreditamento in eccedenza rispetto al fabbisogno programmato.
- Autorizzazione sanitaria, accreditamento istituzionale e accordo contrattuale sono titoli distinti: l'autorizzazione abilita all'esercizio, l'accreditamento consente di operare per conto del servizio sanitario regionale e la contrattualizzazione definisce i volumi e le modalità delle prestazioni remunerabili.
- Una volta accertata la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, la domanda risarcitoria fondata sulla sua asserita illegittimità deve essere respinta per mancanza del requisito del danno ingiusto previsto dall'art. 2043 c.c.
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