Cassazione Penale, Sentenza n. 28043/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma (05/12/2022) che, accogliendo l'appello cautelare del Pubblico Ministero, ha applicato la misura interdittiva del divieto di esercitare imprese e uffici direttivi per 12 mesi per il reato di associazione a delinquere finalizzata a reati fiscali (emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, frodi IVA intracomunitarie). Il ricorrente contestava: 1) il superamento dei limiti dell'effetto devolutivo dell'appello cautelare (sostenendo che il Tribunale avrebbe deciso su esigenze cautelari non dedotte dall'appello) e l'illegittimità di applicare misure diverse da quelle richieste dal PM; 2) la mancata e carente motivazione circa il pericolo concreto e attuale di recidiva, con mancanza di adeguata individualizzazione del contributo dell'imputato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo il sindacato del Tribunale del riesame sull'intera materia cautelare in presenza di appello del PM (richiamo integrale della richiesta originaria) e ha confermato che il Tribunale può adottare anche misure meno afflittive rispetto a quelle richieste dal PM. Quanto al pericolo di recidiva, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'attualità del periculum libertatis richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione, non la dimostrazione di specifiche occasioni di reato; ha ritenuto adeguatamente motivato il Tribunale sulla base della condotta sistematica e della persistenza dell'attività illecita (anche dopo l'avvio delle indagini) e delle conversazioni che dimostravano la prosecuzione delle attività funzionali alla frode. Il ricorrente è stato dichiarato soccombente e condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 310 cod.proc.pen.
Regola l'appello cautelare del Pubblico Ministero; secondo la Corte l'impugnazione del PM devolve al Tribunale una cognizione estesa che consente la verifica integrale dei presupposti per l'adozione della misura cautelare, comprensiva degli aspetti relativi sia alla gravità indiziaria sia alle esigenze cautelari
art. 291 cod.proc.pen. (comma 1-bis, richiamato e poi indicato come abrogato)
Il riferimento evidenzia che la previsione che limitava la possibilità di disporre misure meno gravi è stata abrogata; la giurisprudenza consolidata ammette che il Tribunale del riesame possa adottare misure diverse e anche meno afflittive rispetto a quelle richieste dal PM
art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.
Disciplina il pericolo di reiterazione; la Corte interpreta il requisito dell'attualità come esigenza di valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative (analisi delle modalità, personalità, contesto), non come necessità di dimostrare specifiche occasioni imminenti di commissione di reati
art. 272 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.
Richiamato come riferimento alle esigenze cautelari che giustificano l'adozione di misure interdittive; il Tribunale deve motivare anche tali esigenze quando il primo giudice non le ha esaminate
artt. 416 commi 1 e 3 cod.pen.
Sono i reati contestati (associazione a delinquere); la misura è stata adottata in relazione alla partecipazione dell'imputato a un sodalizio dedito a reati fiscali sistematici
art. 61-bis cod.pen.
Richiamato come circostanza aggravante collegata alla vicenda (indicazione normativa relativa a fattori che incidono sul trattamento sanzionatorio o sulla valutazione della pericolosità)
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 2 e art. 8 richiamati)
Normativa sui reati tributari (emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, frodi IVA intracomunitarie); indicata per definire il tipo di illeciti che avrebbero costituito l'oggetto dell'attività dell'associazione
legge 8 agosto 1995, n. 332 (art. 8 comma 2) - abrogazione
Richiamata per spiegare l'abrogazione della norma che limitava la possibilità per il giudice di adottare misure diverse dalle richieste dal PM; supporta l'indirizzo secondo cui il Tribunale può adottare misure anche meno afflittive
Massime di principio
- L'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero devolve al Tribunale del riesame una verifica ampia e integrale delle condizioni per l'adozione della misura cautelare, quindi il giudice di appello può giudicare sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari anche se il primo giudice si era limitato a una sola di queste
- Il Tribunale del riesame può adottare misure diverse e anche meno afflittive rispetto a quelle richieste dal Pubblico Ministero: l'effetto devolutivo non vincola il giudice ad accogliere solo la misura proposta
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274, lett. c) va valutato con una prognosi sulla possibilità di condotte ripetute, tenendo conto delle modalità dell'attività illecita, della personalità e del contesto; non è richiesta la dimostrazione di specifiche e prossime occasioni di reato
- La persistenza dell'attività illecita nonostante l'avvio di indagini e la prosecuzione di condotte funzionali alla commissione del reato (es. controllo di elementi tecnici utili alla frode) costituisce un elemento probante a favore dell'esistenza del pericolo di reiterazione
- Quando il primo giudice non si pronuncia su tutte le esigenze cautelari, il Tribunale investito dell'appello del PM ha il dovere di valutare e motivare anche tali esigenze, pena la mancata considerazione di profili rilevanti per l'adozione della misura
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