Ordinanza n. 93/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. - dell’Ordinanza -OMISSIS- del 7 gennaio 2026, prot. n. -OMISSIS-del 7.1.2026, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha ingiunto alla società ricorrente la demolizione di un chiosco prefabbricato in legno con annessa veranda coperta, ritenuto realizzato in parziale difformità rispetto ai titoli edilizi, ubicato lungo il litorale del Comune, in località “-OMISSIS-”; - “ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente”, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS- del 23 ottobre 2025 del Comune di -OMISSIS-; - “ove occorra e nei limiti dell’interesse della ricorrente”, della comunicazione prot. -OMISSIS- del 6 novembre 2025 del Comune di -OMISSIS-, con la quale si è ritenuta sussistente la difformità delle opere di cui sopra, preannunciando l’adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi; - di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o connesso ai precedenti, “sebbene allo stato non conosciuti e/o conoscibili dalla ricorrente”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un chiosco prefabbricato in legno e di una veranda coperta, ritenuti realizzati in parziale difformità dai titoli edilizi e paesaggistici
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza comunale del 7 gennaio 2026 con cui è stata ingiunta la demolizione di un chiosco prefabbricato in legno di 24 mq e di una veranda coperta di circa 23 mq, collocati sulla spiaggia, in area demaniale, lungo il litorale comunale. Sono state impugnate, ove occorrente, anche la comunicazione di avvio del procedimento e la successiva comunicazione con cui il Comune aveva rilevato la difformità delle opere e preannunciato l’adozione dei provvedimenti repressivi. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso; dalla motivazione emerge che la controversia riguarda la contestata rototraslazione e il posizionamento dei manufatti in parziale difformità dall’autorizzazione comunale del 2013 e in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, nonché la legittimità della demolizione di opere insistenti su area demaniale e soggetta a vincolo paesaggistico.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ritenendo la valutazione necessariamente sommaria, ha considerato comprovata dagli atti, in particolare dalla planimetria di sovrapposizione prodotta dal Comune, la rototraslazione delle opere: la sagoma realizzata coincideva solo per circa il 52% con quella autorizzata. I manufatti risultavano inoltre collocati sulla spiaggia, in area demaniale, e in parte al di fuori della sagoma autorizzata dal provvedimento SUAP del 29 aprile 2013. Il Collegio ha ritenuto che l’ordinanza di demolizione si configurasse prima facie come misura obbligatoria e necessaria, poiché le opere erano situate entro la fascia di 300 metri dal mare, gravata da vincolo di notevole interesse pubblico, e perché la disciplina regionale prevede la demolizione a spese del responsabile degli abusi edilizi realizzati su suolo di proprietà pubblica. È stato escluso anche il periculum in mora: le ridotte dimensioni dei manufatti consentivano l’esecuzione in tempi brevi dell’ordinanza e la tempestiva attivazione della società per un eventuale riposizionamento regolare prima della stagione balneare, ove ancora consentito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti per la tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia dell’ordinanza impugnata.
art. 7 l.r. Sardegna n. 23/1985
La difformità delle opere rispetto all’autorizzazione comunale del 2013 è stata qualificata, in sede di sommario esame, ai sensi della disciplina regionale richiamata.
art. 9 l.r. Sardegna n. 23/1985
La disposizione è stata interpretata come prevedente la demolizione a spese del responsabile per l’abuso edilizio realizzato su suolo di proprietà pubblica.
art. 167 d.lgs. n. 42/2004
La collocazione e la realizzazione delle opere sono state ritenute prima facie difformi dall’autorizzazione paesaggistica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento UE n. 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la documentazione tecnica dalla quale emerga una significativa divergenza tra la sagoma realizzata e quella autorizzata può essere ritenuta sufficiente, a un sommario esame, per escludere il fumus boni iuris della domanda di sospensione dell’ordinanza repressiva.
- La demolizione di opere edilizie realizzate, anche parzialmente, in difformità dai titoli edilizi e paesaggistici può configurarsi come misura obbligatoria e necessaria quando i manufatti insistano su area demaniale e ricadano nella fascia costiera soggetta a tutela paesaggistica.
- La realizzazione di un abuso edilizio su suolo di proprietà pubblica giustifica, secondo la disciplina regionale richiamata, l’ingiunzione di demolizione a spese del responsabile dell’abuso.
- In sede cautelare, il periculum in mora può essere escluso quando le opere abusive abbiano dimensioni contenute e siano rapidamente rimovibili, consentendo al destinatario di eseguire l’ordine e di valutare tempestivamente un eventuale riposizionamento conforme, ove ancora possibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 232/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 756/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 46/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2093/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2094/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 10 apr 2026Ordinanza n. 2095/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →