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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33844/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due soggetti mutuatari avevano agito contro l'istituto di credito chiedendo l'accertamento del rapporto di dare-avere e la ripetizione di quanto asseritamente indebitamente percepito in relazione a un mutuo fondiario stipulato nel 2005. Avevano dedotto la nullità del contratto per violazione della normativa antiusura, l'invalidità per mancata indicazione del TAEG/ISC e l'illegittimità del piano di ammortamento 'alla francese' per asserita capitalizzazione degli interessi. In cassazione hanno censurato, con il primo motivo, la ritenuta insussistenza di anatocismo nel piano di ammortamento e, con il secondo motivo, la declaratoria di inammissibilità della CTU contabile, denunciando violazione delle norme su onere della prova e mezzi istruttori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul piano di ammortamento 'alla francese', richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale regolato da tale piano standardizzato, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta non determina nullità parziale del contratto né violazione della normativa sulla trasparenza. Conseguentemente ha ritenuto assorbito il secondo motivo sulla CTU contabile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro del vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 120 TUB

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi dell'illegittimità del piano di ammortamento e della capitalizzazione

  • art. 820 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate

  • art. 821 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate

  • art. 1282 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate

  • art. 1284 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate

  • art. 1419 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate

  • art. 1193 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate

  • art. 1195 c.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate

  • art. 6 delibera CICR 9.2.2000

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla capitalizzazione degli interessi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo in tema di onere della prova

  • artt. 191, 194, 198 c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti nel secondo motivo a sostegno della richiesta di CTU contabile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

  • Cass., Sez. un., n. 15130/2024

    "In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti"

    la Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite per escludere la nullità del mutuo e la rilevanza della censura sul metodo di ammortamento

Massime di principio

  • Nel mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale secondo piano di ammortamento 'alla francese' standardizzato, la mancata indicazione analitica della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta non determina nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto né per violazione della disciplina sulla trasparenza.
  • La doglianza che contesti in astratto il piano di ammortamento 'alla francese' non è sufficiente se non viene allegato e dimostrato, in concreto, un diverso assetto del rapporto idoneo a rendere inapplicabile il principio di validità affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Se il primo motivo di ricorso è infondato e definisce negativamente la questione principale, restano assorbite le censure che presuppongono l'accoglimento della doglianza principale, come quelle sulla CTU contabile.
  • La deduzione di usura, invalidità per mancata indicazione del TAEG/ISC e anatocismo nel mutuo deve confrontarsi con il contenuto effettivo del contratto e con i principi consolidati sulla struttura del piano di ammortamento e sulla rilevanza informativa degli indicatori di costo.

Come è indicizzato

MaterieMutuoInadempimentoProveSpese di lite
RamiBancario e finanziarioContrattiProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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