Cassazione Penale, Sentenza n. 16496/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava ad ottenere l'autorizzazione all'acquisto di generi alimentari (lievito e farina) da parte del detenuto sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis. Si deduceva violazione di legge (artt. 35-bis e 69, comma 6, ord. pen.) e difetto di motivazione, nonché una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri detenuti sottoposti a regime differenziato nella stessa Casa circondariale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che la disciplina sul sopravvitto e la lista dei beni acquistabili ("modello 72") fosse uniforme tra detenuti ordinari e quelli sottoposti al 41-bis presso l'istituto in esame: farina e lievito non risultavano acquistabili da nessuno, quindi non sussisteva una ingiustificata disparità o privilegio. Inoltre il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un "attuale e grave pregiudizio" derivante dal diniego. Il controllo giudiziario è limitato ai vizi di legittimità, ragionevolezza e proporzionalità dell'atto amministrativo, e qui non è stata riscontrata sproporzione o illogicità. Condanna del ricorrente alle spese di procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Prevede un regime carcerario speciale con ulteriori limitazioni alla possibilità per il detenuto di ricevere somme, beni e altri oggetti; giustifica restrizioni che evitino privilegi e preservino ordine e sicurezza
artt. 35-bis e 69, comma 6, ordinamento penitenziario
art. 35-bis; art. 69, comma 6, lett. b)
Consento il rimedio giurisdizionale contro atti dell'Amministrazione penitenziaria che incidono su posizioni qualificabili come "diritto", purché sia dimostrabile un "attuale e grave pregiudizio"
art. 14, d.P.R. n. 230 del 2000
art. 14, d.P.R. n. 230/2000
Regola i limiti alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari dai detenuti nell'ambito del regolamento carcerario ordinario
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2018
Ha affermato che limitazioni trattamentali irragionevoli possono costituire un supplemento di ingiustificata afflittività contrario al senso di umanità, costituendo parametro di valutazione della legittimità delle misure
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del reclamo
Giurisprudenza di legittimità citata
Cass., Sez. 1, n. 33917/2021; Sez. 1, n. 26274/2021; Cass., sez. VII, n. 35071/2022
Ha stabilito che è illegittima una lista di prodotti per detenuti 41-bis più restrittiva rispetto a quella per detenuti ordinari se tale differenza comporta un ingiustificato aumento di afflittività; tuttavia va valutata la specifica composizione del "modello 72" dell'istituto
Massime di principio
- Il detenuto sottoposto a 41-bis può vedere limitati alcuni diritti (es. acquisto di generi alimentari) quando ciò risponda a esigenze di ordine e sicurezza e non configuri un ingiustificato surplus di afflittività
- Il rimedio ex artt. 35-bis e 69 ord. pen. richiede la dimostrazione di un "attuale e grave pregiudizio": la mera asserzione di disagio non è sufficiente
- Il sindacato del giudice è rivolto ai profili di legittimità, ragionevolezza e proporzionalità dell'atto amministrativo, non al merito gestionale dell'Amministrazione penitenziaria
- Se un prodotto non è inserito nel "modello 72" dell'istituto per tutti i detenuti, la sua esclusione non può essere impugnata come discriminazione a favore di chi è sottoposto al 41-bis
- Concedere a un detenuto 41-bis un bene non disponibile agli altri detenuti può comportare un ingiustificato privilegio e contrastare il principio di uguaglianza all'interno dell'istituto
- In caso di rigetto del reclamo il ricorrente può essere condannato alle spese processuali; è quindi opportuno valutare attentamente la prova del pregiudizio prima di proporre il ricorso
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