Sentenza n. 1763/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 404 del 6 maggio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro il silenzio serbato sull'istanza di autorizzazione unica per un impianto di accumulo elettrochimico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva presentato al Ministero un'istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico stand alone, collegato alla rete elettrica di trasmissione nazionale, di potenza nominale pari a 482 MWp. Nonostante l'acquisizione di pareri favorevoli e il decorso del termine procedimentale, il Ministero non aveva concluso il procedimento con un provvedimento espresso. Il TAR aveva respinto il ricorso avverso il silenzio, ritenendo che la mancata acquisizione del parere tecnico di compatibilità del gestore della rete Terna impedisse la conclusione del procedimento e non fosse imputabile all'Amministrazione. In appello la società ha dedotto, in sintesi, la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 1 del d.lgs. n. 7/2002, dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, dell'art. 2 della l. n. 241/1990 e, per alcuni motivi, dell'art. 9, comma 9-undecies, del d.l. n. 181/2023, come modificato dal d.lgs. n. 190/2024, nonché dell'art. 14-bis della l. n. 241/1990. Ha contestato che l'assenza del benestare di Terna potesse giustificare un'attesa sine die, rilevando che tale circostanza non era stata tempestivamente rappresentata dal Ministero nel corso del procedimento. Ha sostenuto inoltre che il parere potesse essere acquisito nell'ambito della conferenza di servizi o anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, e che il procedimento dovesse comunque essere definito entro il termine massimo previsto dalla legge.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di inammissibilità, riconoscendo alla società un interesse specifico, concreto e attuale a ottenere una decisione espressa sulla propria istanza, anziché rimanere in una situazione di sospensione sine die. Nel merito ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Il Collegio ha affermato che, una volta avviato, il procedimento amministrativo deve essere concluso entro un termine definito ai sensi dell'art. 2 della l. n. 241/1990. La mancanza del parere del gestore della rete non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di curare il procedimento e di acquisire gli atti necessari mediante gli strumenti procedimentali previsti, non potendo trasformarsi in una causa di durata indeterminata. Il Ministero è stato pertanto dichiarato obbligato a concludere il procedimento entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, previa acquisizione da Terna del previsto parere di compatibilità secondo le modalità indicate in motivazione. Le spese del doppio grado sono state compensate per la particolarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Consente l'azione contro il silenzio dell'Amministrazione quando sussiste l'obbligo di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito relativo all'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'Amministrazione di concludere il procedimento avviato mediante un provvedimento espresso entro un termine definito.
art. 12 d.lgs. 387/2003
È richiamato quale base normativa del procedimento di autorizzazione unica per gli impianti energetici e del termine di conclusione del procedimento.
art. 1, comma 2-quater, d.l. n. 7/2002
È richiamato per sostenere che il termine massimo di conclusione del procedimento unico è pari a 60 giorni, al netto dei tempi delle eventuali procedure di valutazione ambientale.
art. 9, comma 9-undecies, d.l. n. 181/2023, convertito dalla l. n. 11/2024, come modificato dal d.lgs. n. 190/2024
È esaminato con riferimento alla necessità di acquisire il parere di compatibilità del gestore della rete prima della conclusione del procedimento, senza che tale necessità consenta tuttavia una sospensione sine die.
art. 14-bis l. 241/1990
È richiamato in relazione all'utilizzo della conferenza di servizi quale modalità per acquisire gli avvisi e i pareri necessari alla definizione del procedimento.
art. 191 TFUE
È richiamato quale espressione degli obiettivi dell'Unione europea in materia di contrasto ai cambiamenti climatici e di tutela ambientale, coerenti con la diffusione delle energie rinnovabili.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è ammissibile quando il privato vanta un interesse specifico, concreto e attuale a ottenere dall'Amministrazione una decisione espressa sulla propria istanza, anche al fine di poter contestare successivamente nel merito un eventuale provvedimento sfavorevole.
- Nel procedimento di autorizzazione unica per impianti energetici, l'Amministrazione procedente deve concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge e non può mantenere l'istanza in una situazione di sospensione sine die.
- La mancata acquisizione del parere o del benestare tecnico del gestore della rete non elimina l'obbligo dell'Amministrazione procedente di curare il procedimento e di acquisire l'atto mancante mediante gli strumenti procedimentali previsti, compresa la conferenza di servizi ove pertinente.
- L'esigenza di acquisire un parere necessario alla decisione non può essere utilizzata per rendere indeterminata la durata del procedimento amministrativo; una diversa interpretazione contrasterebbe con la certezza del diritto e con il principio di buon andamento.
- Quando il procedimento autorizzatorio è stato avviato, il decorso del termine legale impone all'Amministrazione di adottare una determinazione espressa, anche qualora debba previamente completare l'istruttoria mediante l'acquisizione di pareri o assensi necessari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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