Cassazione Civile, Ordinanza n. 17981/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso due cartelle esattoriali notificate dall'agente della riscossione per crediti afferenti all'erogazione di agevolazioni ai sensi della legge n. 662 del 1996. Nel giudizio di merito il tribunale aveva sospeso l'esecutività delle cartelle e aveva ordinato la chiamata in causa del soggetto indicato come titolare del credito, poi risultato ricorrente in cassazione. Il tribunale aveva accolto l'opposizione. Avverso tale sentenza il titolare del credito ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000. In corso di giudizio di legittimità la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione integrale delle spese; la controparte ha accettato la rinuncia senza riserve.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controricorrente senza riserve, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha escluso la condanna alle spese, richiamando l'art. 391, comma 4, c.p.c., poiché l'assenso alla rinuncia implicava la volontà di non chiedere la pronuncia sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura opera solo in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Invocato come base del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge; non esaminato nel merito per effetto della rinuncia.
art. 3 l. n. 241 del 1990
Censurato nel motivo di ricorso quale norma asseritamente violata o falsamente applicata; non scrutinata per la rinuncia.
art. 7 l. n. 212 del 2000
Censurato nel motivo di ricorso quale norma asseritamente violata o falsamente applicata; non scrutinata per la rinuncia.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
Se la rinuncia al ricorso è assentita dalle altre parti, non si pronuncia condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalle altre parti senza riserve, determina l'estinzione del giudizio e impedisce la condanna del rinunciante alle spese, quando dall'adesione risulti la volontà di non insistere sulla pronuncia sulle spese.
- L'assenza di riserve o contestazioni all'atto di rinuncia può essere interpretata come adesione anche alla richiesta di compensazione o alla mancata pronuncia sulle spese.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e sanzionatoria, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si applica nell'ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia.
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