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Parere

Parere n. 722/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. k10/906331 del 22 aprile 2024 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202401261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento del 22 aprile 2024 di diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, motivato dal Ministero dell’Interno con riferimento a una sentenza penale, intervenuta dopo un doppio grado di giudizio, per il reato di cui all’art. 572 c.p. Il ricorso deduceva, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e l’eccesso di potere. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché trasmesso tramite PEC in formato Word, privo della sottoscrizione del ricorrente e del difensore, nonché della procura speciale. La Sezione ha esaminato preliminarmente il vizio di mancata sottoscrizione dell’atto.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero dell’Interno. Il ricorso straordinario può essere proposto personalmente, senza patrocinio legale, e il suo contenuto può essere valutato con minor rigore formale; tuttavia, è indispensabile che l’atto sia sottoscritto dal ricorrente, affinché le censure siano a lui riferibili e siano individuabili il petitum e la causa petendi. Nel caso concreto, l’atto non era firmato. Tale vizio, impedendo l’esercizio della potestas iudicandi, non è sanabile mediante soccorso istruttorio, poiché i termini per la notificazione del ricorso all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato sono perentori. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza esame della censura relativa al diniego della cittadinanza e alla condanna penale.

Osservazioni

Mancata sottoscrizione del ricorso

La mancata firma del ricorrente rende l’atto inammissibile, poiché impedisce di riferire con certezza a lui le censure e preclude la corretta individuazione del petitum e della causa petendi.

Soccorso istruttorio e termini perentori

Il vizio di mancata sottoscrizione non può essere sanato mediante soccorso istruttorio, in ragione della perentorietà dei termini entro i quali il ricorso straordinario deve essere notificato all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 9 legge n. 91/1992

    La disposizione costituiva la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ma la relativa questione sostanziale non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 572 c.p.

    Il reato oggetto della sentenza penale richiamata dal Ministero quale ragione del diniego della cittadinanza; la rilevanza sostanziale della condanna non è stata valutata nel merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la proposizione personale senza patrocinio legale consente una valutazione meno rigorosa delle forme dell’atto, ma non esonera il ricorrente dall’obbligo essenziale di sottoscriverlo.
  • La sottoscrizione del ricorso straordinario è necessaria per rendere riferibili al ricorrente le censure formulate e per consentire l’individuazione del petitum e della causa petendi.
  • La mancata sottoscrizione del ricorso straordinario costituisce un vizio macroscopico che impedisce l’esercizio della potestas iudicandi e determina l’inammissibilità dell’atto.
  • La mancata sottoscrizione del ricorso straordinario non è sanabile mediante soccorso istruttorio quando siano ormai decorsi i termini perentori di notificazione del ricorso all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato.

Diniego della cittadinanza italiana e ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona fisica contro il Ministero dell’Interno per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992.

Premesse e provvedimento impugnato

Il Ministero dell’Interno aveva respinto l’istanza di cittadinanza con provvedimento del 22 aprile 2024, notificato il 7 luglio 2024. Il diniego era motivato dal riferimento a una sentenza penale pronunciata dopo un doppio grado di giudizio per il reato di cui all’art. 572 c.p.

Il ricorrente aveva dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e l’eccesso di potere.

Eccezione di inammissibilità dell’Amministrazione

Il Ministero dell’Interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché trasmesso tramite PEC in formato Word, privo della sottoscrizione del ricorrente e del difensore e della procura speciale al difensore.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto fondata l’eccezione con riferimento, in particolare, alla mancata sottoscrizione dell’atto.

Il ricorso straordinario può essere proposto direttamente dall’interessato senza patrocinio legale. In tale ipotesi, il contenuto dell’atto può essere valutato con maggiore favore e minore rigore formale. Resta tuttavia indispensabile che i motivi di doglianza siano individuabili e che il ricorso sia sottoscritto, così da rendere le censure riferibili al ricorrente e consentire alla parte intimata di difendersi nonché al giudice di individuare correttamente il petitum e la causa petendi.

Nel caso esaminato, l’atto denominato ricorso non recava alcuna firma. La Sezione ha qualificato tale omissione come vizio macroscopico, idoneo a impedire l’esercizio della potestas iudicandi.

Esclusione del soccorso istruttorio

La mancata sottoscrizione non può essere sanata mediante soccorso istruttorio. A ciò osta la perentorietà dei termini entro i quali il ricorso straordinario deve essere notificato all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non sono state esaminate nel merito né la censura relativa all’art. 9 della legge n. 91/1992 né la rilevanza della sentenza penale posta dal Ministero a fondamento del diniego.

La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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