Cassazione Penale, Sentenza n. 11351/2022 del 29/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la confisca di prevenzione disposta nei confronti di D'Onghia Giuseppe, ritenuto "evasore fiscale seriale" per il periodo 2003-2008. I motivi di ricorso includevano: 1) profili procedurali - dedotta decadenza della misura per decorrenza dei termini e violazione del regime di sospensione richiamato dall'art. 24 D.Lgs. 159/2011, nonché mancata emissione di formale ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 304 c.p.p.; 2) profili di merito/quantificazione della pericolosita' sociale - contestata insufficiente e imprecisa qualificazione della pericolosita' basata su atti di indagine relativi a reati prescritti o procedimenti archiviati e su condotte di evasione non produttive di ricchezza illecita; 3) questione incidentale di legittimita' costituzionale - censurata l'assenza di un termine decadenziale per proporre l'azione di prevenzione o per la prescrizione della confisca, con conseguente violazione degli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato infondati i profili procedurali: il rinvio dell'art. 24 D.Lgs. 159/2011 alle cause di sospensione dell'art. 304 c.p.p. ha carattere recettizio e statico e non richiede una pronuncia formale di sospensione, pertanto non e' intervenuta decadenza. Sul merito della pericolosita', la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione della Corte di Appello: la sistematica condotta evasiva e gli ingenti finanziamenti soci sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati costituiscono elementi idonei a fondare la qualifica di soggetto di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 159/2011, nonostante parte degli accertamenti o sentenze si riferissero a reati prescritti o procedimenti non sfociati in condanna. La questione di legittimita' costituzionale e' stata ritenuta manifestamente infondata alla luce della prevalente giurisprudenza che ammette l'azione di prevenzione anche in assenza di pericolosita' attuale e che riconosce la natura patrimoniale della confisca di prevenzione. Sono state condannate le parti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)
L'art. 24 rinvia, in modo recettizio, alle cause di sospensione previste dall'art. 304 c.p.p.; l'art. 1, comma 1, lett. b) definisce la categoria dei soggetti pericolosi per delitti commessi abitualmente da cui traggono profitto, idonea a fondare la confisca di prevenzione
art. 304 cod. proc. pen.
Le cause di sospensione richiamate da art. 24 d.lgs. 159/2011 sono utilizzate in modo statico/recettizio; non e' necessaria una pronuncia formale del giudice che dichiari la sussistenza della singola causa di sospensione ai fini del computo del termine per la confisca
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 e Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter
Disciplina i limiti del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione (ammissibilita' solo per violazione di legge) e regole procedurali connesse alla proposta e motivazione delle misure
Articoli costituzionali richiamati (art. 3, art. 24, art. 27, art. 111 Cost.) e art. 6 CEDU
Richiamati dai ricorrenti per censurare profili di equita', diritto di difesa e ragionevole durata del procedimento; la Corte di Cassazione ha ritenuto tali censure infondate in ragione della finalita' pubblicistica e della natura patrimoniale della confisca di prevenzione
Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019
Ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di talune fattispecie (lett. a) dell'art.1 d.lgs.159/2011) ma non impedisce l'applicazione della lettera b) quando il giudice accerti, con specifiche circostanze, che il soggetto abbia commesso delitti abituali da cui abbia tratto profitto
Massime di principio
- Il richiamo dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 all'art. 304 c.p.p. ha carattere recettizio: ai fini del computo dei termini e della sospensione non e' necessario un provvedimento formale di sospensione, salvo che la norma non disponga espressamente diversamente
- La confisca di prevenzione patrimoniale puo' essere legittimamente disposta anche se la pericolosita' sociale rilevata riguarda fatti anteriori nel tempo; la disciplina mira a sottrarre al circuito economico beni di probabile provenienza illecita e non e' soggetta agli stessi limiti del processo penale personale
- In sede di prevenzione la prova puo' fondarsi anche su atti e accertamenti che, in sede penale, siano stati prescritti o non conclusi con condanna; il giudice di prevenzione puo' valorizzare elementi indiziari e discrezionali quali sproporzione tra redditi dichiarati e investimenti finanziari
- In cassazione nei procedimenti di prevenzione il sindacato sulla motivazione e sui fatti e' limitato: ammesso il ricorso soltanto per violazione di legge o per motivazione inesistente o apparente, non per una piena rianalisi probatoria
- I terzi e gli interessati possono opporsi alla confisca deducendo la legittima provenienza dei beni; l'onere probatorio, soprattutto per acquisti lontani nel tempo, non richiede standard 'diabolici' e puo' essere soddisfatto anche con allegazioni e riscontri fattuali ragionevoli
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