Sentenza n. 64/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'accertamento del silenzio illegittimamente serbato dal Comune di Casarano in relazione alle istanze/diffide formulate dalla AMBIENTEFUTURO S.R.L. in date 15.11.2024 e 09.12.2024, ai fini della conclusione, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, del procedimento di PAS attivato con istanza del 09.08.2024, e per la conseguente condanna del Comune di Casarano alla conclusione della procedura di PAS mediante l'adozione di un provvedimento espresso; ovvero, in subordine, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia - della nota prot. n. 0006230 del 12.02.2025, con la quale l’Ufficio Paesaggio del Comune di Casarano ha riscontrato la nota della ricorrente formulata in data 09.12.2024, limitandosi a “confermare” il provvedimento di cui alla nota prot. n. 0042275 del 06.11.2024 recante diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica; - della nota prot. n. 0042275 del 06.11.2024, a mezzo della quale l’Ufficio Paesaggio del Comune di Casarano ha espresso diniego rispetto all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica formulata dalla ricorrente in relazione all’intervento de quo; - del parere sfavorevole espresso dalla Commissione Locale Paesaggio in data 09.10.2024; - della nota prot. n. 0038715 del giorno 11.10.2024, recante comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis, L. n. 241/1990; - del parere sfavorevole espresso dalla Commissione Locale Paesaggio in data 30.10.2024, con contestuale rigetto delle osservazioni procedimentali presentate dalla ricorrente; - nei limiti dell’interesse azionato nella presente sede, delle Linee Guida di cui alla parte seconda dell’elaborato 4.4.1 allegato alla P.P.T.R., approvato con D.G.R. n. 176/2015, laddove interpretate nel senso prospettato dalla resistente Amministrazione; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale che, con i provvedimenti di cui ai punti precedenti, si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Casarano sulla conclusione di una Procedura Abilitativa Semplificata, nonché, in subordine, diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica e atti connessi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Casarano sulle istanze e diffide del 15 novembre 2024 e del 9 dicembre 2024, dirette a ottenere la conclusione con provvedimento espresso della Procedura Abilitativa Semplificata avviata il 9 agosto 2024. In via subordinata ha impugnato il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica del 6 novembre 2024, la successiva nota di conferma del 12 febbraio 2025, i pareri sfavorevoli della Commissione Locale Paesaggio, il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990 e, nei limiti dell'interesse azionato, le Linee Guida del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, deducendo l'illegittimità degli atti e del silenzio amministrativo. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato che il 6 agosto 2025 il Comune aveva rilasciato un provvedimento espresso favorevole relativo alla Procedura Abilitativa Semplificata e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il rilascio del provvedimento espresso favorevole del 6 agosto 2025 aveva soddisfatto la pretesa soggettiva fatta valere in giudizio. La decisione non esamina nel merito la legittimità del silenzio né degli atti paesaggistici impugnati in via subordinata. Le spese di lite sono state integralmente compensate per giustificate ragioni, tra cui la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione al preavviso di diniego impugnato; il giudice non ne esamina la legittimità per effetto della cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento espresso favorevole che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente.
- Quando la pretesa fatta valere contro il silenzio amministrativo viene soddisfatta nelle more del giudizio, il giudice non deve esaminare nel merito né il silenzio né gli atti eventualmente impugnati in via subordinata, se la sopravvenienza elimina l'utilità concreta della decisione.
Come è indicizzato
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