Sentenza n. 10269/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno dell’08/11/2023, notificato in data 09/12/2023, che ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 91 del 1992 (protocollo n. K10/-OMISSIS-)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 l. 91/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva rigettato la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno ha comunicato di avere rilevato il venir meno dei motivi ostativi relativi alla sicurezza e di avere pertanto riaperto l'istruttoria per procedere a una nuova valutazione della posizione della ricorrente. In camera di consiglio è stato inoltre riferito che la ricorrente aveva prestato giuramento ed era divenuta cittadina italiana.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, l'Amministrazione ha disposto il riesame della posizione e ha emanato il provvedimento di concessione della cittadinanza, con conseguente soddisfazione della pretesa sostanziale perseguita mediante l'impugnazione del diniego. Le spese sono state compensate, in ragione del riesame disposto dall'Amministrazione e della sua rideterminazione in autotutela a seguito dei nuovi elementi emersi nel giudizio.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana proposta dalla ricorrente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe della sentenza; il testo non esplicita ulteriormente la sua applicazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il diniego di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione riapre l'istruttoria e adotta il provvedimento favorevole richiesto, con conseguente acquisizione dello status da parte dell'interessato, viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La riedizione favorevole del potere amministrativo, intervenuta a seguito degli elementi emersi nel giudizio e idonea a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, giustifica la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere, anziché una pronuncia di annullamento del precedente diniego.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'Amministrazione, dopo l'impugnazione, riapre l'istruttoria e si ridetermina in autotutela sulla base di nuovi elementi emersi nel corso del giudizio.
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