Cassazione Civile, Ordinanza n. 15981/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
Un contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accoglimento dell'impugnazione contro il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria su un'istanza di rimborso di IRPEF versata per l'anno d'imposta 2006. Il rimborso riguardava la tassazione separata applicata a una prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare aziendale (cd. "zainetto") relativo al personale della Banca Commerciale Italiana. La CTR aveva ritenuto che, poiché fino al 31.12.1994 il fondo era alimentato con la sola contribuzione dell'assicurato, i contributi versati dal contribuente, nei limiti del 4%, dovessero essere esclusi dall'imponibile. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), TUIR, sostenendo che: i contributi per la previdenza complementare oggetto di lite erano solo apparentemente a carico del lavoratore, ma in realtà, per effetto di accordi aziendali, erano sopportati dal datore di lavoro; comunque, anche a voler ritenere che fossero stati versati dal dipendente, trattandosi di contributi volontari e non obbligatori per legge, essi non potevano essere esclusi dalla base imponibile della prestazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato la continuità con un orientamento consolidato secondo cui la prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare bancario in sede di definizione del rapporto relativo al trattamento pensionistico integrativo conserva la stessa natura reddituale della pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato. Ne deriva che l'imposta va calcolata sull'intera somma erogata, senza sottrarre i contributi versati, perché l'esenzione prevista dall'art. 48 TUIR riguarda solo i contributi previdenziali o assistenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre condannato il contribuente alle spese del giudizio di legittimità e compensato quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 17, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
richiamato dal giudice di merito per ritenere detassabili, entro il limite indicato, i contributi versati al fondo; la Corte di cassazione ha ritenuto erronea tale applicazione nel caso concreto
art. 48, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917/1986
l'esenzione reddituale riguarda solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, non quelli volontari o comunque non obbligatori
art. 6, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
la prestazione in capitale del fondo di previdenza complementare conserva la stessa categoria reddituale della pensione integrativa sostituita o definita dal pagamento
art. 384, secondo comma, c.p.c.
la causa è stata decisa nel merito dalla Corte di cassazione perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
Massime di principio
- La prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare, quando sostituisce o definisce un trattamento pensionistico integrativo, è fiscalmente qualificata secondo la stessa categoria reddituale della pensione integrativa cui si riferisce.
- Ai fini della base imponibile della prestazione erogata dal fondo, non è consentito sottrarre i contributi versati se non quando essi siano contributi previdenziali o assistenziali obbligatori previsti dalla legge.
- L'esenzione fiscale prevista per i contributi previdenziali opera in modo restrittivo: rilevano solo i versamenti imposti da una disposizione normativa, non quelli volontari o pattizi, anche se formalmente imputati al lavoratore.
- Quando la controversia è definita sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidato e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando l'originaria domanda del contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15924/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15925/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15926/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15927/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15928/2024 del 07/06/2024
- ordinanza_civile · 7 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15929/2024 del 07/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →