Ordinanza n. 5118/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni dell'ASL Napoli 2 Nord che hanno recepito le indicazioni regionali sull'Assistenza Domiciliare Integrata per il 2026 e approvato lo schema contrattuale, riservando la contrattualizzazione alle strutture accreditate alla data del 5 dicembre 2025
Esito
La controversia
La struttura ricorrente ha impugnato le deliberazioni dell'ASL Napoli 2 Nord n. 2354 del 5 dicembre 2025 e n. 2430 del 16 dicembre 2025, lamentando l'illegittimità delle prescrizioni che riservano la contrattualizzazione per l'erogazione dell'Assistenza Domiciliare Integrata nell'anno 2026 alle sole strutture già accreditate alla data del 5 dicembre 2025. La ricorrente contesta quindi l'esclusione degli operatori che abbiano ottenuto il decreto di accreditamento entro la fine del 2025. Dall'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di violazione di legge o di eccesso di potere articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità delle deliberazioni impugnate. Ha rilevato che il ricorso, notificato al Centro Rodi S.r.l. e a I.Fl.Han. S.r.l., deve essere notificato anche a tutti gli altri centri contrattualizzati risultanti dagli atti dell'ASL, poiché l'eventuale accoglimento determinerebbe la rimodulazione dei tetti di spesa già assegnati e la conseguente riduzione del volume di prestazioni erogabili da ciascuna struttura. Ha quindi ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante notifica individuale del ricorso e dell'ordinanza entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte dell'ASL, dell'elenco degli indirizzi PEC dei controinteressati. L'ASL deve fornire tale elenco entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la ricorrente deve depositare la prova delle notifiche entro quindici giorni dal perfezionamento dell'ultima notifica. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 26 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
notificato, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 comma 2 c.p.a.
La notifica del ricorso è stata effettuata nei confronti di alcuni soggetti individuati come controinteressati; il Collegio ha tuttavia ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri centri contrattualizzati potenzialmente incisi dall'eventuale accoglimento.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso contro atti di programmazione o contrattualizzazione sanitaria può comportare la rimodulazione dei tetti di spesa e la riduzione delle prestazioni assegnate a strutture già contrattualizzate, tali strutture devono essere chiamate in giudizio quali controinteressate.
- La notifica del ricorso ad alcuni controinteressati non esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri soggetti individuabili dagli atti amministrativi impugnati e potenzialmente incisi dagli effetti della decisione.
- In presenza della necessità di integrare il contraddittorio, il giudice amministrativo può onerare la parte ricorrente della notifica individuale agli ulteriori controinteressati, imponendo all'amministrazione il deposito o la comunicazione dei relativi indirizzi e fissando termini perentori per la notifica e per il deposito delle prove.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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