Sentenza n. 6332/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/9/2017, pubblicato in G.U. n. 229 del 30/9/2017, avente ad oggetto “Approvazione delle modifiche al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell''articolo 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n.13”; della nota ISPRA prot. n. 46939 del 25/9/2017; della nota DG MATTM prot. n. 20001 del 22/9/2017; della nota ISPRA prot. n. 19594 del 20/9/2017; della nota ISPRA prot. n. 21865 del 25/9/2017; della nota MATTM prot. n. 21788 del 25/9/2017; del parere del Comitato di Esperti del 27/9/2017, di cui alla relazione di sintesi sulle osservazioni, alla proposta di parere sulla domanda di AIA di AMI ed alla relazione di accompagno n. 134, tutte datate 27/9/2017; della richiesta del Ministro dello Sviluppo Economico; della proposta del Ministero dell''Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico; del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5/6/2017, con cui è stata autorizzata l''aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali ILVA alla AM InvestCo Italy srl, limitatamente alla parte che riguarda lo stabilimento ILVA di Taranto; della nota MATTM/SP NATO-UE-S/001/03/01/2017, non conosciuta, con riserva di proporre motivi aggiunti avverso atti e provvedimenti eventualmente adottati o adottandi in conseguenza degli atti e provvedimenti gravati; dell''”ADDENDUM al contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami di azienda” sottoscritto tra le società del Gruppo ILVA in AS, tra cui ILVA Spa in AS e Taranto Energia srl in AS, e la AMI InvestCo Italy srl nel settembre 2018, con cui l''Affittuario, aderendo a quanto evidenziato dal Ministro dello Sviluppo Economico, avrebbe assunto nei confronti delle Concedenti ulteriori obblighi rafforzativi, integrativi ed ampliativi degli impegni di natura ambientale, sociale e industriale regolati nel contratto di affitto, sottoscritto tra le parti il 28/6/2017, e dei relativi allegati; del provvedimento prot. n.18559 del 7/9/2018, con il quale il Ministro dello Sviluppo Economico -pur sussistendo plurimi profili di illegittimità- ha ritenuto di concludere negativamente il procedimento avviato per l''annullamento di ufficio, ai sensi dell''art. 21 -nonies della legge 241/1990, dell''aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali ILVA in favore della AM InvestCo S.r.l. e degli atti consequenziali, anche in ragione della presentazione del citato Addendum; dell''autorizzazione alla sottoscrizione del citato Addendum; di tutti gli atti precedenti, presupposti, connessi e/o consequenziali; della nota del Ministro dell''Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 7377 del 22/3/2019, di rigetto dell''istanza della Regione Puglia di riesame ex art. 29 octies D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. del DPCM 29/9/2017, recante il piano ambientale valevole quale AIA relativa allo stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto; della nota del Direttore generale della DG rifiuti e inquinamento del MATTM n. 8101 del 29/3/2019 , della nota del Direttore generale DG valutazioni e autorizzazioni ambientali del MATTM prot. n. 8312 dell''1/4/2019; del decreto del Direttore Generale della DG Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali MATTM n. 160 del 29/4/2019, recante “ID 90/10098: Riesame parziale dell''autorizzazione integrata ambientale dello stabilimento siderurgico Arcelor-Mittal Italia S.p.A. di Taranto, finalizzato agli interventi di adeguamento degli impianti che forniscono gas alle centrali termoelettriche ArcelorMittal Italy Energy S.r.l., in attuazione del DPCM del 29 settembre 2017”, nella parte in cui –disponendo il riesame solo parziale dell''AIA dello stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto- ha confermato il rigetto della richiesta di riesame complessivo della stessa AIA come avanzata dalla Regione Puglia, e della relativa nota di trasmissione; del Decreto del Ministro dell''Ambiente e della Sicurezza energetica n. 278 del 10/8/2023, comunicato il 14/8/2023, recante “Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d''Italia S.p.A. di Ta-ranto – Determinazioni relative all''attuazione delle prescrizioni n. UA8-26 (Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze), n. UA9 (Gestione acque meteoriche nelle aree a caldo) e delle prescrizioni di cui all''articolo 6, commi 1 e 2 (Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di Ilva S.p.A. in A.S.) e di cui all''articolo 13, comma 2 (Programma Organico Rimozione Amianto) del Piano ambientale”, con cui sono stati prorogati i termini di attuazione degli interventi ambientali previsti da talune prescrizioni contenute nel Piano ambientale di cui al citato DPCM 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d''Italia S.p.A. di Taranto, ex ILVA, nonchè di tutti gli atti precedenti, preordinati, presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi i verbali, le conclusioni e la determinazione di conclusione della conferenza di servizi convocata ai sensi dell''art.5, comma 2, del DPCM 29/9/2017; dei pareri espressi in seno alla stessa conferenza dalle Amministrazioni partecipanti, se ed in quanto lesivi degli interessi e della prerogative della ricorrente, ivi compresi la nota ISPRA del 28/6/2023 prot. n. 35606/2023 e gli allegati rapporti recanti gli esiti dell''attività di vigilanza effettuata dal 7 al 22/6/2023 per la verifica dello stato di attuazione delle prescrizioni di cui all''istanza dell''11/5/2023 dei Commissari straordinari, ed ove occorra della detta istanza dell''11/5/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano ambientale e AIA dello stabilimento siderurgico ex ILVA di Taranto, nonché gli atti presupposti, connessi e successivi, inclusi i provvedimenti di riesame parziale e di proroga dei termini di attuazione delle prescrizioni ambientali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Puglia ha proposto ricorso e motivi aggiunti per l’annullamento del DPCM 29 settembre 2017, recante modifiche al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relativo allo stabilimento ex ILVA di Taranto e avente valore di AIA, nonché di numerosi atti presupposti e consequenziali. Sono stati inoltre impugnati l’aggiudicazione dei complessi aziendali ILVA ad AM InvestCo Italy, l’addendum al contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d’azienda, il provvedimento ministeriale di conclusione negativa del procedimento di annullamento d’ufficio, il rigetto dell’istanza regionale di riesame ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. 152/2006, il provvedimento di riesame parziale dell’AIA e il decreto ministeriale del 10 agosto 2023 di proroga dei termini relativi ad alcune prescrizioni del piano ambientale. Il testo della sentenza non esamina nel merito i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, compresi i motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica n. 436 del 25 luglio 2025 ha concluso il procedimento di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell’AIA relativa allo stabilimento ex ILVA di Taranto. Il rilascio della nuova AIA, sostitutiva in concreto di quella rilasciata con il DPCM 29 settembre 2017 oggetto di impugnazione, ha comportato la perdita di efficacia di quest’ultimo e ha eliminato l’interesse attuale della Regione alla decisione sul ricorso. Non è stata quindi svolta alcuna valutazione sulla fondatezza dei vizi dedotti. Le spese sono state compensate tra tutte le parti, in ragione della prognosi incerta sull’esito del giudizio e delle altre condizioni di legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per sopravvenute circostanze, viene meno l’interesse alla decisione.
art. 29-octies d.lgs. 152/2006
È richiamato quale base normativa dell’istanza regionale di riesame dell’AIA; la sentenza non ne interpreta il contenuto.
Massime di principio
- Il rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale, sostitutiva in concreto di quella impugnata, determina la perdita di efficacia dell’autorizzazione originaria e, ove venga meno l’interesse attuale alla decisione, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse, quando sia confermata dalla sostituzione dell’atto impugnato con un nuovo provvedimento efficace e non contestata dalle altre parti, giustifica la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La sopravvenuta sostituzione dell’atto impugnato con un nuovo provvedimento non impone l’esame nel merito dei motivi di ricorso quando non residui un interesse attuale a una pronuncia di annullamento.
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