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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19356/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non emergevano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio richiamato dalla Corte costituzionale. La sentenza di merito resta quindi ferma nei suoi effetti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, definito il giudizio con concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinuncia ai residui motivi di impugnazione, aveva ridotto la pena inflitta in primo grado da anni 1 e mesi 7 di reclusione ad anni 1 di reclusione, confermando il resto e la continuazione con reati già giudicati con sentenza irrevocabile. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto vizio di motivazione per omessa disamina di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché, avverso la pronuncia resa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità del contenuto della decisione rispetto all'accordo; non sono invece consentite doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o su vizi della pena, salvo il caso di illegalità della sanzione. Nel caso concreto il ricorrente aveva censurato esclusivamente l'omessa verifica delle cause di proscioglimento.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Regola il concordato sui motivi in appello; contro la decisione resa ex art. 599-bis è ammesso ricorso per cassazione solo per vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra accordo e pronuncia, non per i motivi rinunciati o per la mancata verifica dell'art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte esclude che, nel perimetro del ricorso contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello, possa dedursi la mancata disamina di eventuali cause di proscioglimento.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che riguardino la validità del concordato processuale o la corrispondenza tra accordo e decisione, non per questioni già coperte da rinuncia.
  • La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione quando la definizione del giudizio è avvenuta con concordato sui motivi in appello.
  • Le doglianze sulla quantificazione della pena non sono ammissibili, salvo che la sanzione risulti illegalmente determinata perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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