Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13493/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario undici avvisi di intimazione emessi a seguito del mancato pagamento di altrettante cartelle esattoriali, sostenendo di non aver mai ricevuto la notificazione delle cartelle presupposte. In primo grado erano stati annullati solo sette avvisi, per difetto di prova della regolare notifica delle relative cartelle. In appello la commissione regionale ha respinto l’impugnazione principale dell’agente della riscossione e accolto quella incidentale del contribuente, annullando anche i quattro avvisi residui. L’agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’appello incidentale del contribuente avrebbe introdotto una questione nuova, relativa alla mancata raccomandata informativa ex art. 139, comma 4, c.p.c.; 2) violazione dell’art. 139, commi 2 e 3, c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che alcune notifiche erano state eseguite a persona qualificatasi come addetta alla ricezione, sicché non occorreva l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nel comma 2; 3) violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 139, commi 3 e 4, c.p.c., assumendo che per alcune cartelle, notificate prima della riforma del 2006, la raccomandata informativa non fosse prescritta nel caso di consegna al portiere; 4) violazione degli artt. 25 e 50 d.P.R. n. 602/1973, censurando l’annullamento degli avvisi di intimazione per mancanza di sottoscrizione. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i primi tre motivi e ha dichiarato privo di interesse il quarto, perché la sentenza impugnata era comunque sorretta da una ratio autonoma e sufficiente, non validamente censurata, relativa all’invalidità delle notifiche delle cartelle presupposte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che non vi era violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, poiché il contribuente aveva già contestato in giudizio la validità delle notifiche delle cartelle presupposte e il giudice poteva applicare correttamente la disciplina pertinente; ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo nella parte in cui richiedeva una diversa lettura dei fatti, e infondato nella parte motivazionale, poiché la sentenza di merito era chiara e sufficiente. Sul terzo motivo, la Corte ha chiarito che, prima dell’introduzione della lett. b-bis dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, alla notifica degli atti tributari si applicavano le norme codicistiche, sicché la consegna al portiere imponeva la raccomandata informativa ai fini della validità. Il quarto motivo è stato ritenuto inidoneo a scalfire la decisione, poiché diretto contro una ratio alternativa e non decisiva ai fini del dispositivo. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata costituzione dell’intimato; è stata inoltre data atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Non è stata ravvisata introduzione di una questione nuova quando il tema della validità della notifica delle cartelle era già compreso nel giudizio introdotto dal contribuente.

  • art. 139 c.p.c.

    Per la notifica al portiere dello stabile, la raccomandata informativa è necessaria; inoltre la disciplina codicistica si applica, in difetto di diversa regola speciale, alle notifiche degli atti tributari anteriori alla riforma del 2006.

  • art. 139, commi 2, 3 e 4, c.p.c.

    La Corte distingue tra consegna a persona qualificatasi addetta alla ricezione e consegna al portiere; nel caso del portiere, la mancata attestazione del rinvenimento delle persone indicate e la mancata raccomandata informativa incidono sulla validità della notifica.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato come norma di rinvio alla disciplina delle notificazioni applicabile alle cartelle di pagamento.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Prima della modifica del 2006, rinviava alle regole degli artt. 137 e ss. c.p.c.; dopo la riforma, la lettera b-bis ha imposto la raccomandata informativa anche quando la consegna avvenga a persona diversa dal destinatario.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel motivo relativo alla dedotta mancanza di sottoscrizione degli avvisi di intimazione.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel motivo relativo alla dedotta mancanza di sottoscrizione degli avvisi di intimazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per censurare il preteso vizio motivazionale della sentenza d’appello.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo relativo al vizio di motivazione e alla disciplina del processo tributario in appello.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per contestare la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso; la Corte ne ha applicato i limiti, escludendo sia la revisione del fatto sia censure di insufficienza motivazionale non più ammissibili.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta sufficiente rispetto al minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata resa l’attestazione della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario non può parlarsi di questione nuova quando la parte abbia già dedotto in giudizio il tema sostanziale della validità della notifica, essendo compito del giudice individuare la norma corretta applicabile ai fatti allegati.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una diversa ricostruzione del fatto storico rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; le censure di violazione di legge non possono trasformarsi in richieste di nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
  • Quando l’atto tributario è notificato al portiere dello stabile del destinatario, la raccomandata informativa è adempimento necessario ai fini della validità della notifica, secondo la disciplina codicistica applicabile prima della modifica introdotta nel 2006.
  • Per le notifiche degli atti tributari, prima dell’introduzione della specifica regola speciale del d.P.R. n. 600/1973, trovano applicazione le norme del codice di procedura civile richiamate dalla disciplina fiscale.
  • Un motivo di ricorso che colpisca una sola delle rationes decidendi della sentenza impugnata è inidoneo a determinare la cassazione se permane un’autonoma ragione decisiva non efficacemente censurata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.