Sentenza del 25/01/2019 n. 589 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n.61/2019 PROCESSO TRIBUTARIO - Rideterminazione della pretesa fiscale - Possibilità - Sussiste - Criteri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTP di Napoli limitatamente alla modalità della decisione. La CTP aveva annullato integralmente l'avviso TARES 2013 relativo a uno dei due immobili del contribuente, ritenendo errata la superficie utilizzata dall'amministrazione. Secondo il Comune, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a ridurre la pretesa fiscale, confermando il tributo sulla superficie effettivamente accertata e non contestata di 21 mq. La controversia riguardava quindi i poteri del giudice tributario nel rideterminare o delimitare la pretesa fiscale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del Comune. Ha stabilito che l'avviso non dovesse essere annullato integralmente per l'immobile di via xxxxxxx, ma soltanto per la parte eccedente la superficie di 21 mq. Il tributo TARES è stato quindi confermato limitatamente a tale superficie, demandando all'ente impositore il nuovo calcolo dell'imposta. Le spese di giudizio sono state compensate, considerato che l'amministrazione aveva comunque commesso un errore nella determinazione originaria della superficie imponibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudizio ha natura di merito: se il contribuente dimostra che la pretesa è solo parzialmente errata, il giudice può e deve delimitare la parte corretta dell'imposizione, invece di annullare necessariamente l'atto per intero.
- Il giudice tributario non è tenuto a eseguire il calcolo aritmetico definitivo dell'imposta, che spetta all'ente impositore, ma deve indicare con chiarezza i criteri e i limiti entro i quali l'amministrazione dovrà procedere al ricalcolo.
- Quando una superficie imponibile risulta provata e non contestata, l'avviso può essere annullato soltanto per la parte eccedente tale superficie, mantenendo ferma la pretesa relativa alla quota corretta.
- L'annullamento integrale dell'atto è appropriato solo quando l'illegittimità riguarda l'intera pretesa o impedisce di individuare una parte autonomamente dovuta; se l'errore è quantitativo e la base corretta è determinabile, prevale la riduzione parziale.
- La soccombenza può essere compensata quando entrambe le parti risultano parzialmente fondate nelle rispettive posizioni: in questo caso il Comune ha ottenuto la correzione del dispositivo, ma la sua pretesa originaria era comunque sovrastimata.
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