Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 520/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 22427/2024, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento: a) del provvedimento reso dal Questore della Provincia di Roma in data 25.2.2019, notificato in data 3.4.2019, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- e, ove occorra, del conseguente provvedimento di espulsione del Prefetto della Provincia di Roma del 16.05.2023; b) del decreto del Questore della Provincia di Roma di archiviazione dell'aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo del 19 aprile 2023, notificato il 16 maggio 2023.

Giustizia amministrativa202504210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’archiviazione dell’istanza di aggiornamento e il conseguente provvedimento di espulsione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado deducendo l’erroneità della valutazione relativa alla mancanza di un alloggio idoneo, stabile ed effettivo e di redditi adeguati, nonché l’erroneità del rilievo secondo cui l’assenza di adeguati mezzi di sostentamento avrebbe evidenziato una possibile propensione alla devianza. Ha inoltre lamentato il mancato ricorso al soccorso istruttorio per la mancata presentazione all’appuntamento fissato dalla Questura ai fini dell’aggiornamento del permesso e la violazione delle garanzie procedimentali. Ha infine sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare d’ufficio il rilascio di un diverso permesso di soggiorno, eventualmente per attesa occupazione o per protezione speciale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto all’alloggio, la stessa difesa dell’appellante aveva confermato che il domicilio dichiarato si trovava in un luogo noto per ospitare persone senza fissa dimora e soggetti in difficoltà nel reperire un’abitazione stabile. Quanto al reddito, la ricostruzione delle pregresse attività lavorative era generica e non dimostrava l’adeguatezza dei redditi alla data rilevante. La revoca del permesso UE è stata quindi ritenuta legittima. La censura sul soccorso istruttorio è stata considerata irrilevante, poiché l’archiviazione dell’istanza di aggiornamento era comunque giustificata dalla revoca del titolo; inoltre, la censura non riguardava il mancato avvio di un procedimento per il rilascio della protezione speciale. È stata ritenuta superabile anche la censura procedimentale, applicando il principio secondo cui il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. L’Amministrazione non era tenuta a valutare d’ufficio il rilascio di un titolo diverso, essendo necessaria una distinta istanza dell’interessato. È stata fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda per un diverso permesso di soggiorno. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    il provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso

    La censura relativa alle garanzie procedimentali può essere superata quando, per la natura vincolata o per la comprovata necessità del contenuto dell’atto, risulti che il provvedimento non avrebbe potuto avere un esito diverso.

Massime di principio

  • La revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è legittima quando l’interessato non dimostri la disponibilità di un alloggio idoneo, stabile ed effettivo e di redditi adeguati; la mera ricostruzione delle pregresse occupazioni lavorative non è sufficiente a provare l’adeguatezza reddituale attuale.
  • Ai fini della verifica dei requisiti reddituali e abitativi per il mantenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il giudice può valorizzare le ammissioni dell’interessato circa la precarietà del domicilio e l’assenza di elementi concreti sull’adeguatezza dei redditi.
  • La revoca del titolo di soggiorno rende priva di utilità la prosecuzione del procedimento relativo all’aggiornamento del medesimo titolo, sicché l’archiviazione dell’istanza può trovare sufficiente giustificazione nella revoca già intervenuta.
  • La violazione delle garanzie procedimentali non determina l’annullamento dell’atto quando risulti che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
  • L’Amministrazione non è tenuta a valutare d’ufficio il rilascio di un diverso titolo di soggiorno: il rilascio di un titolo diverso presuppone la presentazione di una specifica istanza da parte dell’interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.