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Ordinanza

Ordinanza n. 998/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ricorso per l'ottemperanza di una sentenza passata in giudicato della Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 383/2023 della Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, dichiarata passata in giudicato, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il TAR ha rilevato che, trattandosi di un'amministrazione dello Stato soggetta al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611/1933. Invece, la notificazione è stata eseguita presso la sede reale del Ministero mediante PEC. Poiché il Ministero non si è costituito, non si è verificata la sanatoria della nullità della notificazione per costituzione spontanea.

La decisione

Il TAR ha qualificato la notificazione come nulla, ma ha ritenuto applicabile l'art. 44, comma 4, c.p.a., nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021. Secondo il Collegio, per autorizzare il rinnovo della notificazione non è più necessario accertare se l'errore sia imputabile o meno al notificante: la rinnovazione è consentita anche quando la nullità dipenda da una causa imputabile alla parte, allo scopo di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda ed evitare le preclusioni derivanti dalla scadenza dei termini decadenziali. È stato quindi ordinato alla ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso al Ministero entro 7 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza e di depositare la prova della notificazione entro i successivi 10 giorni, entrambi termini perentori, con avvertimento che l'omissione comporterà l'improcedibilità del ricorso. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 marzo 2027. Nessuna pronuncia sulle spese, in ragione del carattere interlocutorio dell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente. Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio

    Gli atti introduttivi dei giudizi contro le amministrazioni dello Stato devono essere notificati presso la competente Avvocatura dello Stato; la notificazione eseguita presso la sede reale del Ministero è nulla, salvo sanatoria per costituzione spontanea dell'amministrazione.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    La notificazione nulla può essere rinnovata su ordine del giudice senza che occorra verificare l'imputabilità dell'errore al notificante; la rinnovazione consente di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda ed evita le preclusioni derivanti dalla scadenza dei termini decadenziali.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021

    Ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui limitava la rinnovazione della notificazione nulla alle ipotesi di esito negativo dovuto a causa non imputabile al notificante, determinando la riscrittura della disposizione secondo il criterio della conservazione degli effetti della domanda.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto introduttivo del giudizio nei confronti di un'amministrazione dello Stato deve essere eseguita presso la competente Avvocatura dello Stato; la notificazione presso la sede reale dell'amministrazione è nulla e tale nullità può essere rilevata d'ufficio.
  • La nullità della notificazione dell'atto introduttivo è sanata dalla costituzione spontanea dell'amministrazione destinataria; in assenza di costituzione, il giudice deve ordinare, ricorrendone i presupposti, il rinnovo della notificazione.
  • Ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., come risultante dall'intervento della Corte costituzionale n. 148/2021, il rinnovo della notificazione nulla non è subordinato all'accertamento della non imputabilità dell'errore al notificante.
  • L'omesso rinnovo della notificazione entro il termine perentorio assegnato dal giudice, o il mancato deposito tempestivo della relativa prova, comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoDecadenza e tardività

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