Cassazione Civile, Ordinanza n. 06749/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda avente ad oggetto il pagamento della differenza non corrisposta dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014, proposta da un lavoratore agricolo a termine. Il tribunale aveva accolto la domanda sul merito e aveva liquidato in favore della parte vittoriosa spese legali di primo grado in misura che il lavoratore riteneva inferiore ai minimi. La corte d'appello, pronunciando sull'impugnazione proposta dal lavoratore limitatamente alle spese, ha parzialmente riformato la decisione aumentando la liquidazione delle spese di primo grado, ma ha compensato integralmente le spese del giudizio di appello, ritenendo che l'errore di quantificazione delle spese fosse ascrivibile al giudice di primo grado e non alla parte soccombente. Il ricorrente ha quindi dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 2, c.p.c., censurando la compensazione delle spese del secondo grado nonostante la sua totale vittoria sul merito e la fondatezza dell'appello sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la compensazione delle spese del giudizio di appello era stata disposta senza un valido motivo, perché la parte era risultata totalmente vittoriosa e l'erronea liquidazione delle spese da parte del giudice di primo grado non costituisce, di per sé, ragione idonea a giustificare la compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, come interpretato anche alla luce di Corte cost. n. 77/2018. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese e ha rinviato alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione di legge, ossia falsa applicazione delle norme sulla regolazione delle spese.
Richiama il principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei limiti consentiti dalla norma nel testo applicabile ratione temporis e non può essere disposta in assenza di valide ragioni.
Corte cost. n. 77 del 19 aprile 2018
È richiamata come conferma del quadro normativo vigente ratione temporis sulla compensazione delle spese.
Massime di principio
- La compensazione delle spese processuali non può essere disposta in modo automatico o meramente equitativo, ma richiede la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile al caso concreto.
- L'errore del giudice di primo grado nella liquidazione delle spese, anche se ha determinato un provvedimento erroneo, non è imputabile alla parte soccombente e non costituisce di per sé una ragione legittima per compensare le spese del giudizio di impugnazione proposto contro quel capo.
- Quando una parte risulta totalmente vittoriosa sul merito e l'impugnazione riguarda solo la regolazione delle spese, il criterio della soccombenza continua a orientare la loro liquidazione, salvo specifiche ragioni legalmente idonee a giustificare la deroga.
- Nel giudizio di cassazione, la violazione delle norme sulla regolazione delle spese è denunciabile come violazione di legge quando il giudice di merito abbia fatto uso della compensazione al di fuori dei limiti stabiliti dall'ordinamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06694/2023 del 07/03/2023
- ordinanza_civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06698/2023 del 07/03/2023
- ordinanza_civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06699/2023 del 07/03/2023
- ordinanza_civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06701/2023 del 07/03/2023
- ordinanza_civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06702/2023 del 07/03/2023
- ordinanza_civile · 7 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06703/2023 del 07/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →