Sentenza n. 912/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento a) della delibera n. 124/2024 del 13 settembre 2024 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti nella sua interezza e comunque nella parte in cui fa “salva l’ipotesi di una revisione della metodologia per il calcolo del tasso di remunerazione del capitale investito netto e la conseguente rideterminazione del suo valore”; b) dell’Allegato A alla delibera n. 124/2024 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e segnatamente dei paragrafi (i) 3.3 – premio al debito (ii) 3.5 – equity beta c) di ogni ulteriore atto a questi annesso, connesso presupposto e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera ART n. 124/2024 e relativo Allegato A, limitatamente alla clausola sulla possibile revisione della metodologia del WACC e alla determinazione del premio al debito e dell'equity beta
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera ART n. 124/2024, che ha determinato il tasso di remunerazione del capitale investito netto applicabile alle concessioni autostradali, contestando, con il primo motivo, la clausola che faceva salva una possibile revisione della metodologia di calcolo del WACC. Ha dedotto violazione della Misura 16.7 dell'Allegato A alla delibera n. 71/2019, violazione della certezza del diritto, contraddittorietà, perplessità, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione, sostenendo che la clausola introducesse un elemento di aleatorietà nella regolazione. Con il secondo motivo ha contestato la determinazione del premio al debito, fissato allo 0,076%, anziché nella misura massima del 2%, lamentando difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza e violazione dei principi di continuità e stabilità dei modelli regolatori. Ha inoltre contestato la metodologia di calcolo del costo medio del debito di settore, inclusa l'utilizzazione della media aritmetica anziché della media ponderata, nonché la determinazione dell'equity beta e la modifica del paniere dei comparables, con sostituzione di Atlantia e Vinci con Terna e SNAM. Ha dedotto che tali società operassero in settori diversi da quello autostradale, che l'esclusione di Vinci fosse immotivata e contraddittoria e che la modifica del paniere avrebbe richiesto una nuova consultazione. Ha infine prospettato l'inidoneità dei comparables alternativi indicati dall'amministrazione e sostenuto che il costo riconosciuto non riflettesse quello effettivamente sostenuto dalla concessionaria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la clausola sulla possibile revisione della metodologia prospettava, al momento dell'impugnazione, uno scenario meramente ipotetico e non immediatamente lesivo. Inoltre, la successiva delibera ART n. 241/2025 ha concretamente disciplinato la revisione metodologica, rendendo superata la previsione impugnata e privandola di ulteriori effetti lesivi. Quanto al premio al debito, il TAR ha ritenuto legittima la quantificazione dello 0,076%, quale differenza tra il costo medio settoriale del debito, pari al 4,172%, e il risk free rate, pari al 4,096%. Il limite massimo del 2% previsto dal sistema tariffario non attribuisce automaticamente il premio nella misura massima, che deve essere ancorato alla rilevazione del costo medio del debito di settore. Le censure sulla concreta modalità di calcolo del costo medio del debito e sull'uso della media aritmetica sono state ritenute tardive perché introdotte con memorie successive al ricorso; quella sulla media ponderata è stata comunque ritenuta infondata, non essendo prevista da norme o atti regolatori e non emergendo profili di manifesta illogicità o travisamento. Il documento metodologico prodotto dall'ART non costituisce motivazione postuma, ma esplicita dati e risultati già coerenti con l'istruttoria e con la delibera. È stata inoltre dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la contestazione relativa all'invarianza del premio per l'intero periodo 2025-2029, poiché la delibera n. 241/2025 ha modificato la disciplina applicabile dal 2026. La doglianza sul costo effettivo del debito della concessionaria è stata disattesa perché il regolatore riconosce il costo di un'impresa mediamente efficiente e con leva finanziaria normale, non necessariamente il tasso concretamente sostenuto dal singolo concessionario. Quanto all'equity beta, il TAR ha ritenuto ragionevole la selezione dei comparables. L'esclusione di Vinci era giustificata dalla prevalenza delle attività non regolate e dai valori anomali dell'asset beta nel periodo considerato; l'inclusione di Terna e SNAM era attendibile perché entrambe gestiscono infrastrutture a rete in regime di monopolio naturale e sottoposte a regolazione, con rischi di mercato comparabili, pur operando in settori diversi. La scelta tecnica dell'ART non deve riflettere rischi identici, ma un adeguato grado complessivo di omogeneità e attendibilità; il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità in assenza di manifesta illogicità, errore di fatto, travisamento, contraddittorietà o sviamento. Gli ulteriori comparables proposti dalla ricorrente erano esclusi per la quotazione su mercati estranei all'Euro Stoxx 600 o per dati finanziari anomali o mancanti. Non era necessaria una nuova consultazione, poiché la delibera n. 124/2024 costituiva atto esecutivo di una metodologia regolatoria già sottoposta a consultazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori, a favore dell'ART.
Norme richiamate
art. 37 d.l. 201/2011
Attribuisce all'Autorità di Regolazione dei Trasporti competenze in materia di regolazione dei sistemi tariffari autostradali.
art. 43 d.l. 201/2011
Rileva per le procedure di aggiornamento o revisione delle concessioni autostradali cui si applica il sistema tariffario regolato dall'ART.
Misura 16 dell'Allegato A alla delibera ART n. 71/2019
il costo del capitale di debito rappresenta quanto pagherebbe un’impresa secondo le condizioni di mercato per ottenere un finanziamento
Disciplina il calcolo del WACC, distinguendo il costo del capitale di debito, composto da risk free rate e premio al debito, e il costo del capitale proprio, determinato anche attraverso l'equity beta.
Misura 16.5, lettera b), dell'Allegato A alla delibera ART n. 71/2019
il costo del debito del settore è determinato sulla base del rapporto tra oneri finanziari e debiti finanziari delle società concessionarie autostradali; il costo del debito è dato dalla somma del risk free rate e del premio al debito, quest’ultimo nel limite massimo del 2%
Il premio al debito è una maggiorazione eventuale, collegata alla differenza tra costo medio settoriale del debito e risk free rate, e non è automaticamente dovuto nella misura massima.
Misura 16.5, lettera c), dell'Allegato A alla delibera ART n. 71/2019
il coefficiente beta è determinato con un’analisi per confronto dei cosiddetti comparables, ossia dei coefficienti beta di altre aziende o settori comparabili
Consente di selezionare comparables anche appartenenti a settori diversi, purché presentino caratteristiche e rischi di mercato sufficientemente omogenei e la comparazione risulti tecnicamente attendibile.
art. 5, comma 3, del Regolamento ART per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse
Di norma non sono sottoposti alla consultazione gli atti di regolazione a contenuto vincolato nonché gli atti esecutivi di atti di regolazione precedentemente sottoposti a consultazione
Esclude la necessità di una nuova consultazione per gli atti esecutivi di una disciplina regolatoria già sottoposta a consultazione.
art. 73 c.p.a.
Le memorie non possono introdurre censure nuove rispetto a quelle formulate con il ricorso, pena la loro tardività o inammissibilità.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere deve essere personale, concreto e attuale al momento della proposizione del ricorso e permanere fino alla decisione; una clausola meramente programmatica o riferita a uno scenario ipotetico non è immediatamente lesiva e non può essere impugnata autonomamente.
- Quando il sistema tariffario stabilisce che il premio al debito è una componente eventuale del costo del debito, soggetta a un limite massimo, il limite non comporta il riconoscimento automatico della maggiorazione massima: il premio deve essere determinato sulla base della differenza tra il costo medio settoriale del debito e il risk free rate.
- Nelle regolazioni economiche fondate su valutazioni tecniche, il giudice amministrativo può verificare l'attendibilità della scelta dell'autorità anche mediante comparazione con alternative prospettate dal privato, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione quando la scelta risulti tecnicamente plausibile e immune da manifesta illogicità, errore di fatto, travisamento, contraddittorietà o sviamento.
- Ai fini della determinazione di un parametro finanziario mediante comparables, non è indispensabile l'appartenenza delle imprese al medesimo settore industriale; è sufficiente un adeguato grado complessivo di omogeneità quanto a caratteristiche operative, rischi di mercato, livello di concorrenza e sottoposizione a regolazione.
- Un atto che attua una metodologia regolatoria già sottoposta a consultazione non richiede, di regola, una nuova consultazione, purché non introduca una disciplina innovativa ma applichi criteri già stabiliti dall'atto regolatorio generale.
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