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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26596/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali; inoltre, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., dispone il versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che la parte abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 18.000 di multa per una violazione in materia di stupefacenti. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione con atto sottoscritto personalmente, depositato telematicamente dal difensore, chiedendo un affievolimento del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però due autonome ragioni di inammissibilità: da un lato, il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputata, nonostante il deposito tramite difensore abilitato; dall'altro, trattandosi di sentenza di patteggiamento, il ricorso è stato proposto per un motivo diverso da quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/90

    norma incriminatrice per la quale era stata applicata la pena in patteggiamento; il testo non specifica la condotta concreta contestata oltre alla violazione della disposizione sugli stupefacenti

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    richiamato per la trattazione del ricorso nelle forme previste per l'inammissibilità

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    il ricorso avverso sentenza di patteggiamento è ammissibile solo per motivi consentiti dalla norma; nel caso concreto il motivo dedotto non rientrava tra quelli previsti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    base per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato, anche quando la firma sia autenticata o l'atto sia materialmente depositato da un difensore abilitato al patrocinio in cassazione.
  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura determina inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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