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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01880/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di contributi previdenziali dovuti per l'attività professionale svolta nell'anno 2010 da una professionista iscritta alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e dichiarato prescritti i contributi, ritenendo che il termine quinquennale decorresse dalla scadenza ordinaria del pagamento e che, quindi, la richiesta del 4 luglio 2016 fosse tardiva. L'INPS ha impugnato la sentenza con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., della disciplina sulla Gestione separata, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del d.P.C.M. 12 giugno 2011, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2011 previsto da quel decreto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. La controricorrente ha resistito eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità per novità della questione e l'irrilevanza dell'atto del 4 luglio 2016 ai fini interruttivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, richiamando precedenti conformi, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, affinché riesamini la questione applicando il principio secondo cui il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, che nel caso era differita al 6 luglio 2011 dal d.P.C.M. 12 giugno 2011. È stato ritenuto irrilevante, ai fini del differimento, che il professionista non fosse concretamente assoggettato al regime fiscale degli studi di settore, essendo sufficiente il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica per la quale tali studi erano stati elaborati. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma nel caso dei contributi previdenziali il dies a quo è individuato dalla scadenza del termine di pagamento del contributo.

  • art. 2941 c.c.

    Richiamato come norma violata, senza una specifica elaborazione autonoma nel testo, nell'ambito della contestazione sulla prescrizione contributiva.

  • art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335

    Disciplina l'iscrizione alla Gestione separata e costituisce il presupposto dell'obbligo contributivo oggetto di causa.

  • art. 18 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Prevede che i versamenti dei contributi dovuti agli enti previdenziali siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001

    È richiamato nel ricorso quale parte della disciplina dei termini di versamento collegati alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    Attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di modificare i termini di adempimento relativi a imposte e contributi; il decreto attuativo è qualificato come atto regolamentare che integra la disciplina primaria.

  • art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155

    Stabilisce che i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

  • d.P.C.M. 12 giugno 2011

    Ha differito, per i soggetti rientranti nell'ambito oggettivo previsto, il termine di versamento al 6 luglio 2011 senza maggiorazione e al 5 agosto 2011 con maggiorazione dello 0,40%; tale differimento incide anche sul dies a quo della prescrizione contributiva.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Consente il rinvio alle motivazioni dei precedenti conformi richiamati dalla Corte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale per la proposta del relatore comunicata alle parti.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma del motivo di ricorso per denuncia di violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento del contributo, non dalla mera presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché la dichiarazione fiscale è una dichiarazione di scienza e non il fatto costitutivo del credito contributivo.
  • Quando un decreto regolamentare differisce i termini di versamento delle imposte e dei contributi, tale differimento sposta anche il dies a quo della prescrizione del credito contributivo.
  • Ai fini dell'applicazione del differimento dei termini previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche coperte da studi di settore, rileva il dato oggettivo dello svolgimento dell'attività rientrante in quel perimetro, non la concreta adesione del singolo alle risultanze degli studi o il suo effettivo regime fiscale.
  • Nel giudizio di legittimità, la questione della corretta individuazione del termine iniziale di prescrizione può essere esaminata anche d'ufficio quando la prescrizione è devoluta al sindacato della Corte, perché il dies a quo è un elemento logicamente preliminare rispetto alla dedotta sospensione o interruzione.
  • Le questioni rimaste assorbite nella sentenza impugnata non possono essere riesaminate in cassazione, salvo che si tratti di questioni di mero diritto non bisognose di nuovi accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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