Cassazione Penale, Sentenza n. 20142/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per presunta partecipazione alla cosca mafiosa Scali - Abbate (capo 1). I difensori hanno censurato la motivazione e la violazione di legge per carenza e genericità del compendio indiziario: le dichiarazioni dei collaboratori Nicodemo Ciccia e Michael Panajia sarebbero generiche e non individuerebbero un ruolo associativo del ricorrente; mancerebbero riscontri esterni alle dichiarazioni; gli elementi valorizzati dal Tribunale (un singolo incontro privo di apporto concreto, un riferimento alla persona chiamata "Raffaele" in una conversazione non chiaramente identificativa, il presunto ruolo di "messaggero" del fratello Tommaso e la vicenda della figlia che chiedeva gettoni per una giostra) sarebbero insufficienti a configurare la stabile partecipazione al sodalizio. Si è inoltre dedotto che l'esistenza e la rilevanza della cosca non sarebbero dimostrate in modo compiuto e che, rispetto alle esigenze cautelari, le condotte contestate si sarebbero esaurite nel 2017 (contestazione dell'attualità e concretezza della misura).
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto fondate le critiche sulla evanescenza degli elementi a base della gravità indiziaria in relazione alla partecipazione associativa: il Tribunale di merito aveva dato valore a circostanze non adeguatamente verificate e non aveva compiuto la puntuale verifica richiesta dalle contestazioni difensive e dalla genericità delle dichiarazioni dei collaboratori. La Corte ha quindi disposto che il Tribunale, con autonomia valutativa, riesamini la portata delle criticità sollevate e, conseguentemente, valuti nuovamente la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari (il secondo motivo relativo all'attualità delle esigenze cautelari è stato dichiarato assorbito).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare la portata dei motivi di ricorso e i limiti formali degli stessi; la Corte analizza i motivi entro i limiti richiesti da tale norma.
art. 415 bis cod. proc. pen.
Citato in relazione all'avviso di conclusione indagini: la memoria difensiva evidenzia che il P.M., nell'imputazione definitiva, aveva escluso il ricorrente da specifiche contestazioni (capo 4), circostanza rilevabile nella valutazione complessiva della fondatezza degli indizi.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01)
Richiamata come parametro interpretativo della nozione di partecipazione ad associazione mafiosa: occorre una stabile inserzione dell'agente nella struttura organizzativa idonea a dimostrare la messa a disposizione del sodalizio; la Corte ha applicato questo principio per valutare la tenuta degli indizi a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La partecipazione ad associazione mafiosa richiede indizi di stabile inserimento nell'organizzazione: elementi episodici o isolati (un incontro, menzione di un nome) non bastano se non adeguatamente riscontrati.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se generiche, necessitano di riscontri esterni e di una puntuale verifica; la loro sola presenza non determina automaticamente la gravità indiziaria.
- Le intercettazioni vanno interpretate nel contesto comunicativo: riferimenti nominali privi di chiari elementi identificativi non possono essere automaticamente valorizzati come prova di partecipazione associativa.
- Il ruolo di "messaggero" o rapporti familiari con detenuti non sono di per sé prova sufficiente di partecipazione mafiosa senza documentazione o riscontri concreti.
- Se le risultanze istruttorie e la motivazione del provvedimento cautelare appaiono evanescenti o generiche, la Corte di legittimità può annullare e rinviare per un nuovo giudizio affinché il giudice di merito compia una verifica puntuale della base fattuale e delle esigenze cautelari.
- La contestazione dell'attualità delle esigenze cautelari è particolarmente efficace quando le condotte contestate si siano esaurite da tempo o non siano sorrette da elementi concreti e recenti.
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