Cassazione Penale, Sentenza n. 39881/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di rinvio della Corte d'Appello di Perugia per tre motivi principali: 1) omessa traduzione/traduzione mancata del detenuto all'udienza di discussione e mancata attivazione di collegamento in videoconferenza; 2) mancata acquisizione di una prova ritenuta decisiva (la cartella clinica) per verificare l'impedimento alla sottoscrizione del verbale della Polizia giudiziaria relativo all'avviso della facoltà di farsi assistere da difensore in relazione al prelievo ematico; 3) motivazione contraddittoria e illogica della Corte d'Appello e travisamento della prova in ordine all'effettivo impedimento della mano destra del ricorrente a sottoscrivere il verbale.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Sulla mancata traduzione, il ricorso non prova di aver formulato la richiesta di comparizione all'udienza; la giurisprudenza richiede prova della richiesta. Sui profili relativi al verbale della P.G. e alla firma, la Corte ritiene che il contenuto del verbale (che riporta l'avviso e il consenso alle ore 3:40) sia sufficiente anche senza sottoscrizione dell'interessato quando questi non ha reso dichiarazioni, e che la cartella clinica non fosse decisiva. Inoltre la possibile nullità per mancato avviso sarebbe di regime intermedio e potenzialmente sanata dalla richiesta di rito abbreviato. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende, al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla contestazione per omessa traduzione del detenuto; la Corte richiede prova della richiesta di comparizione per riconoscere la nullità.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamata unitamente all'art. 178 per le formalità connesse alla presenza dell'imputato detenuto in giudizio; la mancata prova della richiesta rende il motivo generico.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti della motivazione scritta del ricorso in Cassazione (necessità di motivazione nei limiti strettamente necessari).
art. 356 cod. proc. pen.
Riguarda la preliminare verifica circa l'avviso all'indagato delle facoltà di difesa prima del prelievo ematico; la Corte era stata incaricata di accertare se tale adempimento fosse stato effettuato.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato congiuntamente all'art. 356 per le modalità procedurali inerenti al prelievo ematico in strutture sanitarie e all'eventuale utilizzo di prelievi precedenti.
art. 180 cod. proc. pen.
Citato nel contesto delle nullità di grado intermedio che devono essere tempestivamente dedotte; rilevante per la questione dell'avviso al conducente.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Collegato all'art. 180 in tema di deducibilità delle nullità fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
art. 183 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che la violazione dell'obbligo di avviso può essere sanata se l'imputato richiede il rito abbreviato; quindi la nullità può essere estinta in presenza di tale scelta processuale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la liquidazione delle spese e per l'assegnazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'omessa traduzione del detenuto all'udienza determina una nullità solo se è provato che il detenuto o il suo difensore hanno effettivamente richiesto la comparizione; l'onere di prova grava su chi deduce la nullità.
- Il contenuto del verbale redatto dagli operanti (se contiene l'avviso e il consenso del soggetto) può essere sufficiente anche se non è sottoscritto dall'interessato, purché quest'ultimo non abbia reso dichiarazioni che richiedano la sottoscrizione; la mancanza della firma non invalida automaticamente il verbale.
- La richiesta di acquisizione di prove esplorative (es. cartella clinica) deve essere formulata tempestivamente e nel contraddittorio; l'acquisizione d'ufficio di prove da parte del giudice d'appello è possibile, ma la rinnovazione probatoria nel contraddittorio è preferibile per evitare contestazioni di violazione del diritto di difesa.
- Le nullità relative all'avviso di facoltà di farsi assistere da difensore prima del prelievo ematico sono di regime intermedio e possono essere tempestivamente dedotte; tuttavia tali nullità possono essere sanate dall'eventuale richiesta del rito abbreviato da parte dell'imputato.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e supportati da prova documentale o riferimenti precisi agli atti: deduzioni generiche o non provate sono dichiarate inammissibili.
- Quando si contesta l'insufficienza della motivazione o il travisamento della prova, è essenziale indicare esattamente quali punti degli atti siano stati travisati e fornire elementi che dimostrino l'illogicità manifesta; altrimenti il motivo è destinato a soccombere.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39699/2023 del 02/10/2023
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39700/2023 del 02/10/2023
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39701/2023 del 02/10/2023
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39703/2023 del 02/10/2023
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39706/2023 del 02/10/2023
- Sentenza penale · 2 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39707/2023 del 02/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →