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Sentenza

Sentenza n. 862/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’esecuzione della Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 319/2024 pubbl. il 07/11/2024 RG n. 147/2024

Giustizia amministrativa202600339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione, della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno nella parte relativa al pagamento delle spese giudiziali e dei relativi accessori in favore dei procuratori antistatari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il giudizio civile definito dal Tribunale di Ascoli Piceno aveva riconosciuto il diritto della parte ricorrente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti al pagamento delle somme dovute, ponendo inoltre a loro carico le spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza, regolarmente notificata, era divenuta definitiva. I procuratori antistatari hanno dedotto la mancata esecuzione del giudicato limitatamente alle spese legali e ai relativi accessori. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità del credito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, erano state regolarmente notificate le sentenze ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza dell'Amministrazione, rilevando che il giudicato non era stato eseguito nella parte concernente le spese giudiziali liquidate in favore dei procuratori antistatari e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione integrale al giudicato per tale parte, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali del 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione è procedibile, nel caso concreto, solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    La sentenza civile costituente titolo esecutivo aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto da tale disposizione; il TAR non ha esaminato nel merito la spettanza del beneficio, già coperta dal giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 prima della proposizione del ricorso.
  • Quando il giudicato civile contiene una condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari, questi ultimi possono agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della condanna relativa alle spese, se l'Amministrazione non vi abbia adempiuto.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione che non abbia contestato l'inadempimento e la spettanza del credito al momento della proposizione del ricorso deve essere condannata alle spese del relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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