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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39565/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il reato contestato è detenzione/spaccio di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990, comma 1) aggravato, tra l'altro, dall'art. 416-bis.1 c.p. I motivi di ricorso erano quattro: 1) vizio di motivazione e insufficienza della gravità indiziaria, con specifica censura circa la preponderanza dell'intercettazione ambientale n. 2060 e richiamo a una consulenza tecnica difensiva che offriva una ricostruzione alternativa; 2) mancanza del dolo specifico richiesto per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; 3) assenza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento delle prove e di fuga), richiamando l'unicità del fatto (3 dicembre 2019), la condotta personale, l'incensuratezza e la stabilità lavorativa del ricorrente; 4) violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della custodia in carcere rispetto alla concreta situazione fattuale. La difesa ha prodotto anche una consulenza fonica a supporto della propria tesi.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse stata emessa in sede di appello cautelare dopo la stabilizzazione dell'ordinanza genetica del GIP e dopo conferme del Tribunale del riesame: pertanto, in assenza di elementi nuovi idonei a modificare il quadro probatorio, non è consentito un nuovo sindacato sul merito delle condizioni cautelari (principio del "giudicato cautelare"). La consulenza fonica prodotta dalla difesa è stata considerata irrilevante rispetto al contenuto complessivo delle intercettazioni. Inoltre il provvedimento ha valorizzato la collocazione delle condotte del ricorrente in un contesto mafioso e ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti indicati dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p., non ritenuta superata da elementi difensivi generici. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'appello cautelare: il controllo è limitato alla correttezza giuridica e alla adeguatezza motivazionale dell'ordinanza impugnata e può tener conto solo di elementi nuovi idonei a modificare il quadro probatorio.

  • art. 73 DPR n. 309/1990, comma 1

    Fattispecie di detenzione/spaccio di stupefacenti contestata al ricorrente; inserita nella valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante collegata all'agevolazione o collegamento con organizzazioni mafiose; la Corte ha ritenuto che la contestazione provvisoria di natura mafiosa rafforzi la presunzione relativa circa la necessità della custodia in carcere.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari (inquinamento probatorio e fuga) richiamata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che tali esigenze non fossero state superate dalla difesa.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare; la Corte ha applicato la presunzione di idoneità della custodia in carcere per i reati indicati dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p., ritenendo insufficienti gli elementi difensivi a superarla.

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Elenco di reati per i quali opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; il provvedimento ha richiamato tale presunzione a supporto della custodia in carcere.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Procedura di riesame che ha pieno effetto devolutivo e consente un sindacato generalizzato: la Corte osserva che, una volta esaurite le impugnazioni ordinarie, le questioni già decise non possono essere riproposte senza fatti nuovi.

  • Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018 (giurisprudenza citata)

    Cita il consolidato orientamento secondo cui l'appello cautelare non può riaprire il giudizio sulle condizioni cautelari in assenza di elementi sopravvenuti; principio del giudicato cautelare.

  • Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (giurisprudenza citata)

    Principio che le ordinanze cautelari, esaurite le impugnazioni previste, producono preclusione endoprocessuale; le stesse questioni non possono essere riproposte se già decise.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna per lite temeraria o riconducibile a responsabilità per il ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In appello cautelare (art. 310 c.p.p.) il sindacato sul provvedimento restrittivo è limitato: possono essere considerati solo elementi nuovi, preesistenti ma non ancora valutati, o sopravvenuti che modificano apprezzabilmente il quadro probatorio.
  • Quando la misura cautelare è già stata sottoposta al vaglio del giudice del riesame con effetto devolutivo, si applica il principio del "giudicato cautelare": le questioni di fatto o di diritto già decise non possono essere riproposte senza novità significative.
  • Per reati ricompresi nell'art. 51, comma 3-bis c.p.p. (es. connessi a contesti mafiosi), opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'idoneità della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275 c.p.p.; la difesa ha l'onere di fornire elementi concreti e nuovi per superare tale presunzione.
  • Relazioni tecniche o consulenze difensive (es. foniche) hanno valore solo se evidenziano divergenze concrete e rilevanti rispetto agli atti originari; mere argomentazioni generiche o non corroborate non impediscono l'applicazione della misura cautelare.
  • Le eccezioni di proporzionalità e di decorso del tempo devono essere fondate su circostanze nuove e concrete (es. cambiamento rilevante delle esigenze cautelari) affinché il giudice possa rivedere la custodia in carcere in sede di appello cautelare.

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