Cassazione Penale, Sentenza n. 39565/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il reato contestato è detenzione/spaccio di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990, comma 1) aggravato, tra l'altro, dall'art. 416-bis.1 c.p. I motivi di ricorso erano quattro: 1) vizio di motivazione e insufficienza della gravità indiziaria, con specifica censura circa la preponderanza dell'intercettazione ambientale n. 2060 e richiamo a una consulenza tecnica difensiva che offriva una ricostruzione alternativa; 2) mancanza del dolo specifico richiesto per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; 3) assenza delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento delle prove e di fuga), richiamando l'unicità del fatto (3 dicembre 2019), la condotta personale, l'incensuratezza e la stabilità lavorativa del ricorrente; 4) violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza della custodia in carcere rispetto alla concreta situazione fattuale. La difesa ha prodotto anche una consulenza fonica a supporto della propria tesi.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse stata emessa in sede di appello cautelare dopo la stabilizzazione dell'ordinanza genetica del GIP e dopo conferme del Tribunale del riesame: pertanto, in assenza di elementi nuovi idonei a modificare il quadro probatorio, non è consentito un nuovo sindacato sul merito delle condizioni cautelari (principio del "giudicato cautelare"). La consulenza fonica prodotta dalla difesa è stata considerata irrilevante rispetto al contenuto complessivo delle intercettazioni. Inoltre il provvedimento ha valorizzato la collocazione delle condotte del ricorrente in un contesto mafioso e ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti indicati dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p., non ritenuta superata da elementi difensivi generici. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina dell'appello cautelare: il controllo è limitato alla correttezza giuridica e alla adeguatezza motivazionale dell'ordinanza impugnata e può tener conto solo di elementi nuovi idonei a modificare il quadro probatorio.
art. 73 DPR n. 309/1990, comma 1
Fattispecie di detenzione/spaccio di stupefacenti contestata al ricorrente; inserita nella valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante collegata all'agevolazione o collegamento con organizzazioni mafiose; la Corte ha ritenuto che la contestazione provvisoria di natura mafiosa rafforzi la presunzione relativa circa la necessità della custodia in carcere.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari (inquinamento probatorio e fuga) richiamata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che tali esigenze non fossero state superate dalla difesa.
art. 275 cod. proc. pen.
Principio di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare; la Corte ha applicato la presunzione di idoneità della custodia in carcere per i reati indicati dall'art. 51, comma 3-bis c.p.p., ritenendo insufficienti gli elementi difensivi a superarla.
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
Elenco di reati per i quali opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; il provvedimento ha richiamato tale presunzione a supporto della custodia in carcere.
art. 309 cod. proc. pen.
Procedura di riesame che ha pieno effetto devolutivo e consente un sindacato generalizzato: la Corte osserva che, una volta esaurite le impugnazioni ordinarie, le questioni già decise non possono essere riproposte senza fatti nuovi.
Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018 (giurisprudenza citata)
Cita il consolidato orientamento secondo cui l'appello cautelare non può riaprire il giudizio sulle condizioni cautelari in assenza di elementi sopravvenuti; principio del giudicato cautelare.
Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 (giurisprudenza citata)
Principio che le ordinanze cautelari, esaurite le impugnazioni previste, producono preclusione endoprocessuale; le stesse questioni non possono essere riproposte se già decise.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna per lite temeraria o riconducibile a responsabilità per il ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In appello cautelare (art. 310 c.p.p.) il sindacato sul provvedimento restrittivo è limitato: possono essere considerati solo elementi nuovi, preesistenti ma non ancora valutati, o sopravvenuti che modificano apprezzabilmente il quadro probatorio.
- Quando la misura cautelare è già stata sottoposta al vaglio del giudice del riesame con effetto devolutivo, si applica il principio del "giudicato cautelare": le questioni di fatto o di diritto già decise non possono essere riproposte senza novità significative.
- Per reati ricompresi nell'art. 51, comma 3-bis c.p.p. (es. connessi a contesti mafiosi), opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'idoneità della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275 c.p.p.; la difesa ha l'onere di fornire elementi concreti e nuovi per superare tale presunzione.
- Relazioni tecniche o consulenze difensive (es. foniche) hanno valore solo se evidenziano divergenze concrete e rilevanti rispetto agli atti originari; mere argomentazioni generiche o non corroborate non impediscono l'applicazione della misura cautelare.
- Le eccezioni di proporzionalità e di decorso del tempo devono essere fondate su circostanze nuove e concrete (es. cambiamento rilevante delle esigenze cautelari) affinché il giudice possa rivedere la custodia in carcere in sede di appello cautelare.
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