Cassazione Civile, Ordinanza n. 29512/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta 2012. La società contribuente aveva contestato la legittimità dell'atto perché fondato su una rendita catastale modificata dall'Agenzia del territorio ma mai notificata alla società. La CTR aveva ritenuto comunque utilizzabile la rendita, osservando che la contribuente era già venuta a conoscenza della modifica grazie alla notifica di precedenti avvisi di accertamento IMU per gli anni 2009, 2010 e 2011, e aveva escluso l'efficacia del giudicato esterno invocato dalla società, formatosi su una precedente decisione relativa all'anno 2009. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 74, comma 1, della L. n. 342 del 2000 e degli artt. 2, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la rendita catastale non notificata non poteva essere utilizzata per determinare la base imponibile; 2) violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., lamentando la mancata applicazione del giudicato esterno formatosi su una sentenza favorevole relativa a un annualità precedente, nella quale era stata affermata l'inefficacia della stessa variazione di rendita.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato sulla base del principio delle Sezioni Unite secondo cui la rendita catastale modificata è inutilizzabile ai fini impositivi prima della notificazione dell'atto di variazione. Ha precisato che la conoscenza della nuova rendita non può essere provata aliunde, ma deve risultare dalla notifica rituale dell'atto, che costituisce conoscenza legale. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché il giudicato richiamato dalla contribuente era relativo a un presupposto non tendenzialmente permanente, essendo la mancata notifica un elemento variabile nel tempo; tuttavia tale motivo è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del Comune, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 74, comma 1, L. n. 342 del 2000
gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione
La notificazione dell'atto attributivo o modificativo della rendita catastale è condizione di efficacia: la rendita non notificata non può essere utilizzata per determinare la base imponibile, ma una volta notificata può valere anche per annualità pregresse ancora accertabili o liquidabili.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla corretta applicazione della rendita catastale; il testo non consente una specifica elaborazione ulteriore.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; dal testo non emerge un'interpretazione autonoma della Corte.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma violata per omessa considerazione del giudicato esterno dedotto dalla parte.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in tema di giudicato esterno; il motivo è stato ritenuto infondato perché il precedente giudicato verteva su un presupposto non permanente.
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato sostanziale; la Corte ha escluso che vincolasse la nuova lite per la diversità temporale del presupposto fattuale.
Massime di principio
- In materia di imposte immobiliari, la rendita catastale modificata non può essere posta a base dell'accertamento se l'atto di variazione non è stato notificato al contribuente; la notificazione è condizione di efficacia dell'atto.
- La prova della conoscenza della nuova rendita catastale non può essere desunta da elementi esterni o da precedenti atti impositivi, ma deve risultare dalla rituale notificazione del provvedimento che ne costituisce la conoscenza legale.
- Il giudicato esterno formatosi su una controversia relativa a un'annualità d'imposta non si estende automaticamente ad annualità successive quando il presupposto di fatto decisivo è variabile nel tempo e può mutare, come nel caso della notificazione dell'atto presupposto.
- Quando la questione di diritto è già definita e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
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