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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27907/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità penitenziaria)

La controversia

Il ricorso è proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva applicato al detenuto il regime di sorveglianza particolare. Dalla motivazione della Cassazione emerge che i motivi erano due: con il primo si contestava l’adeguatezza delle ragioni di ordine e sicurezza interna all’istituto poste a base del provvedimento; con il secondo si deduceva che le restrizioni imposte durante la sorveglianza particolare incidevano sul diritto alla salute del detenuto. La Corte rileva che entrambe le censure erano sostanzialmente reiterative e formulate in termini di puro fatto, mentre il giudice di merito aveva già verificato in modo adeguato sia le esigenze di sicurezza sia l’assenza di incidenza delle restrizioni sul diritto alla salute.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il Tribunale di sorveglianza avesse già dato conto in modo adeguato delle ragioni di ordine e sicurezza interna all’istituto e avesse accertato che le restrizioni della sorveglianza particolare non incidevano sul diritto alla salute del detenuto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, le censure che si risolvono nella mera riproposizione di questioni di fatto già valutate dal giudice di merito non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
  • Il provvedimento applicativo della sorveglianza particolare è legittimamente sorretto quando il giudice di merito dia conto in modo adeguato delle esigenze di ordine e sicurezza interna all’istituto penitenziario.
  • Le restrizioni imposte con la sorveglianza particolare non sono censurabili in cassazione se il giudice di merito abbia verificato in modo specifico che esse non incidono sul diritto alla salute del detenuto.
  • La reiterazione di doglianze già esaminate e la loro formulazione come contestazioni di puro fatto possono condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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