Ordinanza n. 41/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 18 agosto 2025 del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4 settembre 2025 della Questura di Cosenza e ogni altro atto propedeutico, presupposto, connesso e/o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati l’11 dicembre 2025: - del provvedimento del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- del 29 ottobre 2025, comunicato a mezzo pec in pari data, di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Ministero dell'Interno relativo all'assegnazione della sede di servizio, provvedimento della Questura di Cosenza e successivo rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, un provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e un provvedimento della Questura di Cosenza, nonché, con motivi aggiunti, il successivo rigetto ministeriale dell'istanza di annullamento in autotutela. La contestazione riguardava l'assegnazione del servizio presso una sede diversa da quella originaria, ritenuta pregiudizievole in relazione alla necessità di prestare assistenza a una genitrice alla quale era stato riconosciuto l'handicap grave. Nella fase cautelare la ricorrente si è limitata a richiamare il riconoscimento dell'handicap da parte della commissione medica, senza allegare specificamente la concreta gravità e irreparabilità del pregiudizio derivante dall'assegnazione contestata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In base alla cognizione sommaria propria della fase cautelare, il pregiudizio dedotto, consistente nel prestare servizio presso una sede diversa da quella originaria e comunque distante dalla residenza della genitrice, non è stato ritenuto specificamente allegato: il solo riconoscimento formale dell'handicap grave da parte della commissione medica non dimostra, di per sé, l'incidenza concreta dell'assegnazione sulla situazione familiare. Il pregiudizio non è stato inoltre ritenuto connotato da gravità e soprattutto da irreparabilità, anche considerando il contemperamento degli interessi rappresentati dall'Amministrazione nel rigetto dell'istanza di autotutela. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riguardo alla gravità e irreparabilità del pregiudizio dedotto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il pregiudizio dedotto deve essere specificamente allegato e deve presentare carattere di gravità e soprattutto di irreparabilità; il mero richiamo formale a una situazione sanitaria tutelata non è sufficiente a dimostrare tali presupposti.
- La distanza tra la sede di servizio assegnata e la residenza del familiare bisognoso di assistenza non integra automaticamente un danno cautelarmente irreparabile, se non sono illustrate le concrete ricadute dell'assegnazione sulla possibilità di prestare assistenza.
- La decisione cautelare richiede il bilanciamento tra il pregiudizio allegato dal ricorrente e le esigenze organizzative e istituzionali rappresentate dall'amministrazione.
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