Cassazione Penale, Sentenza n. 42500/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza del 10/01/2023, che aveva annullato parzialmente l'ordinanza del GIP del 12/12/2022 in relazione ad alcuni capi (tra cui il capo a) relativo alla contestazione di essere promotore/organizzatore di associazione per delinquere finalizzata a frode fiscale) confermandola per il resto e mantenendo gli arresti domiciliari. Il ricorrente ha censurato: 1) la competenza territoriale, deducendo violazione degli artt. 18 d.lgs. n.74/2000 e 16 c.p.p., sostenendo che la competenza sarebbe spettata al Tribunale di Milano per connessione o in base al criterio sussidiario di cui all'art.18 d.lgs.74/2000; 2) la valutazione del quadro indiziario e il ruolo attribuito al ricorrente, con una ricostruzione delle condotte e la deduzione di estraneità ai reati residui.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nella fase delle conclusioni la difesa ha comunicato che successivamente al provvedimento del riesame era intervenuto un decreto di revoca degli arresti domiciliari con sostituzione della misura con l'obbligo di dimora. Poiché il provvedimento impugnato era stato revocato, il motivo di impugnazione è divenuto privo di interesse e il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Inoltre, essendo la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, la Corte ha stabilito che non deve essere disposto il pagamento delle spese del procedimento né una somma a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'orientamento citato in relazione all'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 74/2000, art. 18
Richiamato dal ricorrente come criterio sussidiario per determinare la competenza territoriale in relazione al luogo di accertamento del reato; la Corte non entra nel merito della questione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Codice di procedura penale, art. 16, comma primo
Citato dal ricorrente in relazione alla determinazione della competenza territoriale per connessione; la censura mirava a far valere che, per i reati connessi, dovesse prevalere la competenza determinata dal primo reato o in base ai criteri di connessione.
Decreto legislativo n. 74/2000, art. 8
Richiamato dal ricorrente per sostenere che i reati contestati (ex art.8) sono di pari gravità e quindi la competenza territoriale dovesse essere attribuita al giudice competente per il primo reato (Tribunale di Milano) ovvero determinata secondo i criteri del d.lgs. n.74/2000; la Corte non ha valutato nel merito tale censura per effetto dell'inammissibilità.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Riferito dalla Corte in relazione agli effetti tipici dell'inammissibilità: tuttavia, la Corte ha ritenuto che, essendo la sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, non dovesse essere applicata la sanzione pecuniaria o l'addebito delle spese normalmente previsti dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse a perseguire l'impugnazione a causa della revoca o sopravvenuta eliminazione del provvedimento impugnato; la causa di sopravvenuta carenza di interesse rende il gravame privo di utilità.
- Se la sopravvenuta carenza di interesse non è imputabile al ricorrente (ad es. perché la misura cautelare è stata revocata dall'autorità competente), la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta ineleggibilità non costituisce una soccombenza del ricorrente e di norma non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né l'applicazione della somma a favore della cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
- Le questioni di competenza territoriale fondate su connessione tra reati (art.16 c.p.p.) o sui criteri specifici previsti per i reati tributari (art.18 d.lgs. n.74/2000) richiedono una valutazione di merito che però diventa inammissibile se il provvedimento impugnato è venuto meno; pertanto, chi propone gravame su tali profili dovrebbe segnalare tempestivamente ogni sopravvenienza e valutare la necessità di impugnare i provvedimenti sostitutivi.
- In ipotesi simili è opportuno che la difesa comunichi al giudice della cassazione eventuali sopravvenienze (revoche, sostituzioni di misura) non appena si verificano, per evitare che il ricorso venga dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e per ottenere, se del caso, la definizione delle spese in modo favorevole.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42449/2023 del 18/10/2023
- Sentenza penale · 18 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42450/2023 del 18/10/2023
- Sentenza penale · 18 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42451/2023 del 18/10/2023
- Sentenza penale · 18 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42452/2023 del 18/10/2023
- Sentenza penale · 18 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42454/2023 del 18/10/2023
- Sentenza penale · 18 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42455/2023 del 18/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →