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Sentenza

Sentenza n. 8132/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento -a) della comunicazione Agea 5.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35380, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 1995/1996 e 1996/1997, inviata al ricorrente a mezzo pec in data successiva al 5.10.2022; -b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso.

Giustizia amministrativa202216648

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo ai periodi 1995/1996 e 1996/1997, con gli atti connessi di conteggio, compensazione e ridistribuzione del prelievo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA del 5 ottobre 2022, relativa al ricalcolo del prelievo supplementare per il regime delle quote latte, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, preparatori e conseguenti, inclusi quelli concernenti il conteggio dei quantitativi di latte, la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso. Il testo non espone nel dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell'entrata in vigore dell'art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023, convertito in l. n. 103/2023.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha ritenuto che l'art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69/2023, convertito in l. n. 103/2023, abbia disposto che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione siano prive di effetto e siano sostituite da nuove comunicazioni effettuate secondo i commi precedenti della stessa disposizione. Ne consegue che anche la comunicazione impugnata è divenuta inefficace ex lege e non è più idonea a ledere l'interesse della ricorrente; l'annullamento giudiziale non procurerebbe quindi alcuna utilità concreta. L'Amministrazione dovrà procedere alla rideterminazione del prelievo secondo il nuovo quadro normativo. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché AGEA non si è costituita in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito in l. 10 agosto 2023, n. 103

    Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti

    La disposizione determina ex lege l'inefficacia delle comunicazioni di ricalcolo AGEA già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione e impone la loro sostituzione con nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto il TAR lo ha utilizzato per prospettare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando una disposizione normativa sopravvenuta stabilisce espressamente che determinati provvedimenti amministrativi già notificati sono privi di effetto e devono essere sostituiti da nuovi atti, l'impugnazione dei provvedimenti originari diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se dall'annullamento non può derivare alcuna utilità concreta al ricorrente.
  • L'inefficacia ex lege dell'atto amministrativo impugnato non comporta necessariamente l'accoglimento della domanda di annullamento: se l'atto non è più idoneo a produrre effetti lesivi, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Quando la disciplina sopravvenuta impone una nuova rideterminazione amministrativa, l'interesse del destinatario si trasferisce sull'eventuale nuovo procedimento e sul nuovo provvedimento, non potendo più utilmente essere perseguito mediante l'annullamento dell'atto originario divenuto inefficace.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEfficacia ed esecuzione del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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