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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34675/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato l'istanza di restituzione di euro 57.000,00 sequestrati nello studio del padre, Gennaro Tuccillo, in relazione al reato di autoriciclaggio. La ricorrente denunciava violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. per carenza o mera apparenza della motivazione, sostenendo che il Tribunale aveva sostanzialmente riprodotto le argomentazioni del GIP e del PM senza valutare i nuovi elementi prodotti (dichiarazioni rese allo difensore dallo zio Massimo Tuccillo e conversazioni intercettate in altro procedimento) e che la trasmissione di detti atti da parte del PM avrebbe dovuto essere impedita dalla preclusione del giudicato cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte fossero in gran parte di natura fattuale e dunque non sindacabili in sede di legittimità. Pur ribadendo il principio secondo cui il giudicato cautelare può essere superato da elementi nuovi che alterino il quadro, la Corte ha condiviso che i "novità" addotte non erano idonee a modificare la valutazione della riconducibilità del denaro a Gennaro Tuccillo (anche per la discrasia cronologica del contratto preliminare rispetto al sequestro). Ha inoltre precisato i limiti del sindacato in materia di misure cautelari reali: in cassazione è consentito il controllo per violazione di legge, inclusa la motivazione omessa o apparente, ma non la mera riconsiderazione fattuale degli elementi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente con riguardo alla presunta insufficienza o mera apparenza della motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame; la Corte però ha ritenuto che le censure fossero in gran parte fattuali e non idonee a dimostrare una violazione della norma in sede di legittimità.

  • art. 292, comma 2, cod. proc. pen.

    Precisa che l'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari è richiesta con riferimento alla decisione inaudita altera parte: la corte ha richiamato che il Tribunale del riesame non sempre deve rifare integralmente la valutazione cautelare, specialmente quando si tratta di riesame di provvedimenti non inauditi.

  • art. 325, cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione nelle impugnazioni cautelari reali: è consentito il ricorso per violazione di legge, inclusa la mancata o apparente motivazione; non è consentito il sindacato in fatto e la riformulazione alternativa dei dati probatori.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che consente la trattazione scritta del procedimento; menzionato nel contesto del rito seguito.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende; applicata per sanzionare l'impugnazione ritenuta non fondata e con profili di colpa.

Massime di principio

  • La preclusione derivante dal giudicato cautelare opera solo sulle questioni che sono state esplicitamente o implicitamente trattate e può essere superata se intervengono elementi nuovi che effettivamente alterino il quadro fattuale o giuridico precedentemente valutato.
  • In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari reali il sindacato è limitato a profili di legittimità (violazione di legge, motivazione omessa o apparente): non è consentita la rinnovata valutazione dei fatti o la diversa ricostruzione dei dati probatori.
  • Per superare la preclusione e ottenere il riesame della decisione cautelare è necessario produrre elementi nuovi e rilevanti che non siano meramente ricostruzioni alternative dei medesimi fatti già valutati e che dimostrino concretamente di modificare la situazione di riferimento.
  • Il Tribunale del riesame non è tenuto, ai fini di regolarità del provvedimento, a ripetere integramente l'analisi dei gravi indizi o delle esigenze cautelari quando tali valutazioni non sono adottate "inaudita altera parte"; il controllo di legittimità verifica la correttezza giuridica e la sufficienza logica della motivazione.
  • Le censure di natura fattuale (incoerenze cronologiche, diversa lettura dei documenti, valutazioni di plausibilità) di norma non superano la soglia di ammissibilità in Cassazione se non accompagnate da profili di illegittimità formale o prova di novità decisiva.

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